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Ordinanza — n. 5289/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, extinguishing the entire litigation without ruling on costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5289/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the litigation extinguished after the plaintiff, UBS Europe SE, formally withdrew its appeal against the lower court's judgment. Although the original dispute involved a financial management issue regarding a delayed investment order, the plaintiff's withdrawal was accepted by the controricorrente, Rossana Venneri. Consequently, the court ruled that no further statutory determination on procedural costs was necessary under Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4, c.p.c.; When a party withdraws an appeal with the opposing party's acceptance, the judgment is extinguished without the court needing to rule on procedural costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of litigation Code of Civil Procedure procedural costs plaintiff withdrawal rinuncia alla sostanza conseguenze del ritiro spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 4, c.p.c.
Non deve statuirsi sulle spese processuali, giusta l’art. 391, comma 4, c.p.c.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31508 R.G.anno 2019 proposto da: UBS Europe SE, rappresentat a e difes a dall’avvocato Federica De Simone, domiciliata presso l’avvocato Silvia Garavaglia; ricorrente contro Venneri Rossana, rappresentata e difes a dall’avvocato Matteo Ghisalberti; controricorrente avverso la sentenza n. 1630/2019 depositat a l’11 aprile 2019 del la Corte di appello di Milano. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 dal consigliere relatore Massimo Falabella.

LA CORTE RILEVASez. I–RG 31508/2019 camera di consiglio22.11.2023 1. ― E’ st a ta impugnata per ca ssazione la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha respinto l’impugnazioneproposta da UBS Europe SE avverso la pronuncia del Tribunale del capoluogo lombardo resa il 3 febbraio 2017. Il detto Tribunale avevaparzialmente accolto la domanda proposta da Rossana Venneri condannando UBS al pagamento, nei confronti dell’attrice, della somma di euro 31.387,00. La controversia riguarda una gestione patrimoniale e ha ad oggetto l’ordine con cui Rossana Venneri ha dedotto essere stato disposto un disinvestimentoil quale, in base alla prospettazione attorea, era stato però attuato con ritardo. 2.

― Il ricorso per cas sazione di UBS Europe si basa su sei motivi. Rossana Venneri ha notificato controricorso. 3. ― In prossimità dell’adunanza camerale è stato depositato atto di rinuncia al ricorso proposto da UBS Europe , corredato dell’accettazione di Rossana Venneri. 4. ― Si impone dunque l’estinzione del giudizio. Non deve statuirsi sulle spese processuali, giusta l’art. 391, comma 4, c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d