Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity regarding the appellate court's ruling on usury claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically address the appellate court's reasoning on the usury claim. The appellant argued for contract nullity and usury, but the appellate court dismissed the usury claim as a novel issue lacking specificity in the appeal. The court ruled that the appellant did not meet the statutory requirement of specific grounds for cassation regarding the appellate decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, n. 4 e n. 6 c.p.c.; Art. 342 c.p.c.: The appeal to the Court of Cassation must be specific and concise; failure to precisely target the reasoning of the appellate court regarding specific claims renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
024 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso RG 2706anno 2019 proposto da: Rusciano Distribuzione s.r.l., rappresentata e difes a dall’avvocato Giacomo Carini e dall’avvocato Giovanni Carini; ricorrente contro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., rappresentata e difes a dall’avvocato Francesco Fiore , domiciliat a presso l’avvocato Stefania Bellei; controricorrente avverso la sentenza n. 4653/2018 depositata il 17 ottobre 2018 del la Corte di appello di Napoli. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 gennaio 2024dal Consigliere Relatore dott.
Massimo Falabella; Sez. I–RG 2706/2019 udienza pubblica8.1.2023 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Battista Nardecchia che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; uditi l’avvocato Fabio Pucci per parte ricorrente e l’avvocato Francesco Fiore per parte controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. ― Rusciano Distribuzione s.r.l. ha agito in giudizio chiedendo che fosse dichiaratala nullità di un contratto di conto corrente da essa intrattenuto con Banca Monte dei Paschi di Siena, siccome mancante di forma scritta,e che, in subordine, venisse accertato che la convenuta si era resa responsabile di grave inadempimento per violazione dei doveri di buona fede e diligenza nella fase di esecuzione del contratto.
Nella resistenza della bancail Tribunale di Napoli ha riconosciuto la nullità contrattuale per difetto di forma , osservando come il documentonegoziale presentasse la sola sottoscrizione della società correntista; ha quindi accertato il diritto di questa ad esigere dalla banca la somma di euro 56.159,54, oltre interessi, ma ha reputato infondata la doglianza attorea circa l'addebitodi interessi usurari. 2. ― In sede di gravame la sentenza è stata riformata dalla Corte di appellodi Napoli: questa ha fatto applicazione del principio per cui il requisito della forma scritta del contratto per vizio di forma va inteso non in senso strutturale ma funzionale, onde esso deve ritenersi rispettato ove il negozio sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente.La detta Corte ha poi disatteso il gravame incidentale di Rusciano Distribuzioneosservando come, per un verso, presentasse carattere di novità la deduzionedell’appellante circa l’esistenza di una usura originariae come, per altro verso, l’impugnazione consistesse in una «prolissa disquisizione sulle opinioni giurisprudenziali, di matematica finanziaria e dottrinarie, senza riferimento alcuno al caso concreto oggetto di lite e, soprattutto, senza riferimento a specifica Sez.
I–RG 2706/2019 udienza pubblica8.1.2023 censura a quanto esposto nella sentenza di primo grado sulla questione». 3. ― Rusciano Distribuzione ha impugnato per c assazione , con due mezzi, la sentenza di appello ; Banca Monte dei Paschi di Siena resiste con controricorso. Il giudizio, avviato alla trattazione camerale, è stato rimesso in pubblica udienza con ordinanza interlocutorian. 27837 del 2023. Sono state depositatememorie. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Precede la questione in rito enucleata dall’ordinanza interlocutoria, e vertente sull’inter v enuto fallimento di Rusciano Distribuzione. 1.1.
― Ebbene, d eve ritenersi, con la giurisprudenza di questa Corte, che il difensore della parte che fallisce nel corso del giudizio in cassazione conserva il potere di rappresentare il suo assistito nel processo, il quale non si interrompe per effetto della perdita della capacità di stare in giudizio della parte (Cass. 23 dicembre 2022, n. 37719): l'intervenuta modifica dell'art. 43 l.fall. per effetto dell'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui stabilisce che «l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo», non comporta, dunque,l'interruzione del giudizio di legittimità (Cass. 8 giugno 2021, n. 15928;
Cass. 15 novembre 2017, n. 27143;Cass. 13 ottobre 2010, n. 21153): infatti, nell'ambito del giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge. Né il principio trova deroga quando, dopo la proposizione del ricorso, si rendano necessari atti od iniziative della parte o del difensore, atteso che, pure in questi casi, la mancata previsione dell'interruzione non implica lesione del diritto di difesa o menomazione del contraddittorio, Sez.
I–RG 2706/2019 udienza pubblica8.1.2023 restando a carico dell'interessato di attivarsi per ovviare ad evenienze conosciute o comunque conoscibili(Cass. Sez. U. 14 ottobre 1992, n. 11195; Cass. Sez. U. 8 marzo 1993, n. 2756). 2. ― Col primo motivo sono denunciate la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e 346 c.p.c., degli artt. 117 e 117 bis t.u.b., nonché degli artt. 1173 e 1375 c.c. e dell’art. 644 c.p.. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non si sia pronunciata su alcune domande che erano state espressamente riproposte in sede di gravame: domande dirette,rispettivamente, alla declaratoria di nullità del contratto di conto corrente per mancata consegna del relativo documento da partedella banca e all'accertamento dell'inadempimento di quest'ultima quanto ai doveri di buona fede e diligenza nella fase di esecuzione del contratto,avendo particolare riguardo alla nullità di cui sarebbe stato affettoil «contratto di accredito e/o di affidamento» , che risultava essere carente dellaforma scritta. 2.1.
― Il motivo è inammissibile. La ricorrente fa questione di domande che assume spiegate in primo grado e ribadite in appello. 2.2. ― Non viene fornito tuttavia riscontro del fatto che una domandabasata sulla mancata consegna del documento contrattuale fossestata propostaavanti al Tribunale : l’odierna istante si limita infatti a riportare un piccolo stralcio della citazione di primo grado(a pag. 20 del ricorso) ove la società stessa avrebbe affermato di non essere in possesso del detto scritto,di cui aveva richiesto copia; si ignora , però, se tale richiesta siada intendere riferita al momento della conclusio ne del negozio o, piuttosto,a un momento successivo, in ragione di una perdita del documento ricevuto all orquando si perfezionò l’accordo : l’indicazione è del tutto vagae non è oltretutto nemmeno correlata dalla ricorrente a una vera e propria domanda.
Sotto tale profilo, quella formulata in appello , di accertamento della nullità «per mancata consegna della copia cliente» (pag. 13 del Sez. I–RG 2706/2019 udienza pubblica8.1.2023 ricorso), è una domanda che , oltre a non potersi considerare riproposizione di altra domanda già appartenente al giudizio di primo grado, costituisce iniziativa giudiziaria basa ta su di un’allegazione ― quella relativa al mancato possesso del documento, svolta avanti al Tribunale ― che è priva di consistenza ai fini che interessano. Ora, èpur vero che le Sezioni Unite ( con arresto reso in materia di intermediazione finanziaria, ma pacificamente riferibile anche ai rapporti bancari: da ultimo, Cass. 12 ottobre 2023, n. 28500) hanno affermatoche il vincolo di forma imposto dal legislatore (cfr. art. 23 , comma 1,t.u.f e art. 117 , comma 1, t.u.b.) è « composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativa, anche la consegna del documento contrattuale» (Cass.
Sez. U. 16 gennaio 2018 n. 898, in motivazione); è altrettanto vero, però, che chi intenda far valere in giudizio lamancata consegna del documento contrattuale deve allegare specificamente la circostanza, per consentire alla controparte di difendersi sul punto e permettere al giudice di comprendere con esattezza i termini del thema decidendum e , conseguentemente, del thema probandum: tanto più ove si consideri che sul punto dell’avvenuta consegna la controparte potrebbe opporre , e il giudice valorizzare,presunzioni semplici. Dopodiché, va ricordato che l'omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto alla proposizione di una tale domanda non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito di quella domanda (ad es.:
Cass.16 luglio 2021, n. 20363; Cass. 25 settembre 2018, n. 22784; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24445). 2.3. ― Quanto alla domanda vertente sugli obblighi di buona fede e diligenza, essa è del tutto indeterminata nel contenuto, in quanto raccordal’inadempimento a obblighi di forma incidenti sulla validità del contratto.Vale, per essa, quanto si è appena rilevato in ordine alla non Sez. I–RG 2706/2019 udienza pubblica8.1.2023 configurabilità di una omessa pronuncia su di una domanda inammissibile. Quel che è statoin proposito dedotto da Rusciano Distribuzione è, oltretutto, carente di autosufficienza .
L a ricorrente richiama una propria domanda basata sul rilievo per cui, ai fini del la deroga al requisito della forma scritta del contratto di apertura di credito prevista dalladelib. CICR del 4 marzo 2003è necessario che il contratto di conto corrente stipulato per iscritto sia sufficientemente determinato in relazione al credito che viene concesso; deduce che,nel caso in esame, il contratto di conto corrente prodotto dalla banca non conterrebbe alcuna compiuta regolamentazione del finanziamento. Lacensura non riproduce, tuttavia, per la parte che interessa,gli atti processuali, di primo e di secondo grado, contenenti la detta domanda, non spiega quali documenti fossero stati prodotti a sostegno della pretesa, né chiarisce quale fosse la localizzazione dei medesimi all’interno dei fascicoli di causa. 3.
― Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. , 117 e 198 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993) , dell’art. 1815 c.c. e dell’art. 644 c.p..Si deduce che la domanda relativa all'usura era stata tempestivamente integrata dall'attricenel termine fissato dalGiudice di primo grado, che «i parametri e gli elementi da cui ricavare l'esistenza dell'usura [erano] ampiamente emersi dalle risultanze dellac.t.u.» e che in appello il ricorrente aveva ritirato tutte le domande rivolte all'accertamento dell'illegittimità delle condizioni imposte dalla banca. 3.1.
― Anche tale motivo è inammissibile. La ricorrente non coglie la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia assunta con riferimento all’appello incidentale, la quale, come si è visto, è basata sulla novità della domanda relativa all’usura originaria e sull’assenza di specificità del motivo di gravame. Il mezzo doveva quindi misurarsi con tali statuizioni che, di Sez. I–RG 2706/2019 udienza pubblica8.1.2023 contro, non risultano puntualmente aggredite. Per farlo, del resto, era necessario procedere alla trascrizione del motivo di appello per la parte necessaria a dar ragione della comprensibilità e della decisività della censura.
Infatti, la deduzionedi errores in procedendoimplica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181): la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude, infatti, che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l'ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (così Cass. 13 marzo 2018, n. 6014: cfr. pure:
Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 30 settembre 2015, n. 19410).In particolare, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c. non affranca la parte dal rispetto delprincipio di specificità di cui all'art. 366, n. 4 e n. 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri contro Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse(Cass. 4 febbraio 2022, n. 3612). 4.
― Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile . 5. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al Sez. I–RG 2706/2019 udienza pubblica8.1.2023 pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co