Court dismisses appeal on mortgage loan non-perfection due to unauthorized fund allocation by bank.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected appeals challenging a lower court's ruling that a mortgage loan was not perfected. The borrower argued the bank unilaterally extinguished group debts without authorization, leaving only a partial sum available. The court upheld the appellate decision, noting the loan's non-perfection regarding the unallocated funds and rejecting admissibility for new arguments or requests for retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374 c.p.c.; Art. 1333 c.c.: A loan contract is not perfected if the lender fails to make the full sum available as agreed, and appellate courts cannot examine new factual circumstances or substitute their own evaluation of evidence.
Parole chiave
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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorson. 26099/2019 R.G proposto da : Banca San Francesco Credito Cooperativo- Società cooperativa, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Avanzato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Canicattì, Corso Garibaldi, 123 -ricorrente- contro Milia Spose s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Vittorio Genovese pec: vittoriogenovese@avvocatiagrigento.it –controricorrente– e contro Milia Antonio e Milia Christian, Area 33 s.r.l. Milia s.r.l. in liquidazione, Lo Castello Mario Oggetto: titoli di credito in garanzia -intimati- Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1206/2019 pubblicata il 12.6.2019, nel giudizio r.g. n. 1482/2015, notificata il 17.6.2019 e sul ricorso n. 11059/2020 proposto da:
Do Value s.p.a. (già doBank s.p.a.) quale procuratore di BCC NPLs2018-2 s.r.l.,rappresentata e difesa dall’Avv. Simona Pavone ed elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avv. Marco Benucci in Roma, via Corso d’Italia, 29 -ricorrente- contro Milia Spose s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Vittorio Genovese pec: vittoriogenovese@avvocatiagrigento.it –controricorrente– Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1704 /20 19 pubblicata il 28.8.2019,nel giudizio r.g. n. 1861/2017 FATTI DI CAUSA Con citazione notificata il 28.6.12 la Milia spose s.r.l. conveniva in giudiziola Banca San Francesco Credito Cooperativo assume ndo di aver stipulato con un contratto di mutuo ipotecario che prevedeva la concessione di € 650.000 da restituirsi in 180 rate mensili di € 5242,31 ciascuna con garanzia ipotecaria su beni immobili di Milia Antonio oltre fideiussione del predetto e di Mille Cristian e Lo Castello Giuseppa.
La effettiva erogazione della somma era subordinata alla esecuzione delle formalità di pubblicazione delle garanzie, alla libertà e disponibilità dei beni ipotecati, all'adempimento degli obblighi assicurativi previsti nel capitolato. Nonostante l'adempimento di detti obblighi, la banca aveva messo a disposizione solo € 111.683,85 comunicando di avere destinato il residuo all'estinzione dei saldi debitori di conti correnti o mutui fondiari intestati a FIB Distribuzione, Area 33 s.r.l., Milia s.r.l. e Milia Cristian. La Banca aveva, quindi, operato un “auto pagamento” senza autorizzazione o consenso della mutuataria.
L'attrice rilevava il mancato perfezionamento del mutuo per la parte eccedente € 111.683,85; in subordine, la nullità del mutuo per illiceità della causa, ovvero perché in frode alla legge; in ulteriore subordine, chiedeva la risoluzione per inadempimento con condanna della convenuta alla restituzione di € 27.170,88 pari alla differenza tra quanto versato e quanto dovuto. Si costituiva la convenuta chiedendo di poter chiamare in giudizio Milia Antonio e Milia Cristian che si costituivano, chiedendo di poter chiamare in giudizio FIB Distruzione, Area 33 e Milia s.r.l. onde fossero condannate a manlevarli.
Quest’ultimi si costituivano. Con sentenza del 12.1.2015 il Tribunale di Agrigento in composizione monocratica rigettava le domande dell'attrice e di FIB Distribuzione, Area 33, Milia s.r.l., Milia Antonio e Milia Cristian. Milia spose proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Palermo. La Corte adita accoglieva l’appello, dichiarando che il contratto di mutuo era efficace limitatamente alla somma effettivamente erogata di € 111.683,85 riducendo l’ipoteca che lo assisteva ad uno solo dei tre immobili per cui era stata iscritta. La Corte accertava infatti che, pur essendo intenzione della mutuataria destinare la somma mutuata al risanamento del gruppo, tuttavia riservava a sé le relative modalità e tempi, mentre la banca aveva proceduto direttamente all’estinzione delle passività delle società del gruppo senza alcuna autorizzazione della mutuataria, alla quale dunque non poteva dirsi che avesse messo a disposizione l’intera somma mutuata.Banca San Francesco Credito Cooperativo ha presentato ricorso per cassazione, iscritto al n. 26099/2019 R.G., con tre motivi , illustrati anchecon memoria.
Milia spose s.r.l. ha presentato controricorso. Con il primo motivo di ricorso si denuncia : Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza inquanto corredata da motivazione apparente. Con il secondo motivo si denuncia: Violazi one e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) e degli artt. 1813 ss. c.c., nonché dell'art. 2700 c.c., tutti in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. Si lamenta che la Cortenon abbia tenuto conto del fatto che la stessa mutuataria «nell’ambito del contratto di mutuo de quo “aveva dichiarato di aver ricevuto le somme mutuate”, rilasciandone ampia quietanza» e nessuna prova contraria era stata offerta dalla banca.
Con il terzo motivo si denuncia: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché degli art t. 1362 e 1366 c.c., in relazione all'art 360, comma 1 , n. 3 , c . p . c . Si censura l’interpretazione degli accordi contrattuali individuata dalla Corte di merito sulla base degliesiti processuali. Con distinto ricorso per cassazione, rubricato al n. 11059/2020, Do Value s.p.a.,precisato di agire quale mandataria di BCC NPLs 2018 - 2 s.r.l., a sua volta cessionaria di crediti pecuniari individuabili in blocco ex art. 58 T.U.B. dalla Banca San Francesco Credito Coop.
Soc. Coop., ha impugnato la successiva sentenza con cui la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha accoltointegralmente l’opposizione al precetto intimato dalla Banca San Francesco a Milia spose s.r.l. in forza del contratto di mutuo di cui sopra, negando che il mutuo avesse efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 374 cpc, in difetto della erogazione della somma alla mutuataria. La somma, infatti, era stata erogata in favore di altre società del gruppo senza autorizzazione della mutuataria. Il ricorso contienecinque motivi, illustrati anche con memoria.
Milia spose s.r.l. ha presentato controricorso. Con il primo motivo di ricorso, DoValue formula r ichiesta di riunione del ricorso al precedente ricorso rubricato al n. 26099/2019 , pendente dinnanzi a questa Corte , riguardando i due giudizi controversie connesse soggettivamente ed oggettivamente e vertentisulla medesima causa petendi e petitum. Con il secondo motivo si denuncia : Violazione e/o falsa applicazione degli artt.132, comma 2, n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. nullità della sentenza in quanto corredata da motivazione apparente.
Con il terzomotivo si denuncia : violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 385/1993 e degli artt., 1813 ss. c.c. e 2700 c.c. tutti in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Con il quarto motivo si denuncia : violazione e/o falsa applicazione degli artt.1175 e 1375 c.c. e degli artt. 1362 e 1366 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., censurando l’interpretazione data dalla Corte d’appello ai patti intercorsi tra le parti e denunciando l’abuso del diritto consumato da Milia spose s.r.l., la quale dapprima aveva chiesto il finanziamento per ripianare i debiti delle società del suo gruppo, dando atto in sede di stipula che le somme mutuate andavano utilizzate a deconto delle relative esposizioni debitorie, e poi aveva agito in giudizio pretendendo di disconoscere le intese raggiunte sol perché non erano state riportate espressamente nel contratto vero e proprio.
Con il quinto motivo si denuncia : V iolazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente accolta l’istanza di riunione formulata da DoValue con il primo motivo di ricorso (che pertanto non è un vero e proprio motivo di censura, non contenendo critiche al provvedimento impugnato), condivisa anche dalla controricorrente, attesa la evidente e stretta connessione tra le due cause.
1. Il primo motivo del ricorso proposto da Banca San Francesco e l’analogo secondo motivo del ricorso proposto da DoValue, con i quali si deduce il carattere meramente apparente della motivazione della Corte d’appello sono infondati, perché la ratio della decisione della Corte d’appello è ben chiara ed effettiva. Come si è riferito in narrativa, la Corte d’appello ha accertato che, pur essendo intenzione della mutuataria destinare la somma mutuata al risanamento del gruppo, tuttavia la mutuataria stessa riservava a sé le relative modalità e tempi, mentre la banca aveva proceduto direttamente all’estinzione delle passività delle società del gruppo senza alcuna autorizzazione della mutuataria, alla quale dunque non poteva dirsi che avesse messo a disposizione l’intera somma mutuata; con la conseguenza che il mutuo, in relazione a tale somma, non si era perfezionato, onde non poteva neppure essere posto a base, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., di una esecuzione coattiva.
2. Il secondo motivo del ricorso della Banca San Francesco e l’analogo terzo motivo del ricorso di DoValue sono inammissibili. La circostanza posta a base della censura, infatti, non risulta dalla sentenza impugnata e, quale circostanza fattuale, non può essere accertatain sede di legittimità.
3. Il terzo motivo del ricorso di Banca San Francesco e l’analogo quarto motivo del ricorso di DoValue sono inammissibili, attesa la non puntualità delle censure di violazione delle norme ermeneutiche dei contratti, le quali celano, in realtà, una sostanziale, inammissibile richiesta di riesame e rivalutazione degli atti di causa da parte di questa Corte di legittimità. Va aggiunto, quanto al quarto motivo del ricorso DoValue, che esso, nella parte in cui introduce la tematica dell’abuso del diritto da parte della mutuataria, è inammissibile per novità della questione, non trattata nei gradi di merito. 4.Il quinto motivo del ricorso DoValue è i nammissibile perché non configura un’autonoma censura, essendo richiesta la revisione del carico delle spese quale mera conseguenza dell’accoglimento dei precedenti motivi di impugnazione. 5.A lla stregua delle complessive argomentazioni sin qui svolte con riferimento ad entrambi i ricorsi,si deve concludere per il rigetto d e i medesimi. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricors i n. 26099/2019 R.G. e n. 11059/2020 R.G., li rigetta e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida , per ciascun ricorso, in € 14.000 per compensi e € 200 per esborsi,oltre spese generali , nella misura del 15% dei compensi,ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di