Italian Court dismisses appeal claiming procedural errors regarding default judgment and guarantee letter admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to meet specific procedural requirements. The appellants argued for the nullity of a default judgment and the exclusion of a guarantor based on signature disputes and document production issues. The court rejected these claims as generic, lacking sufficient factual detail or adherence to the lower court's reasoning, and ruled that procedural exceptions do not constitute grounds for omitted pronouncement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) and Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.: The appeal is inadmissible when the grounds are generic, do not comply with the ratio of the lower court, or concern procedural exceptions rather than merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3177/2020 R.G. proposto da: PLAYLAND SRL, VIETTI GIOACHINO, PETRUZZELLA SILVANA, CURTOPELLE CARMELA, BELLANCA VINCENZO, VIETTI GIUSEPPINA , DROGO ANGELA , domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato LI CALZI GUGLIELMO (LCLGLL66T01B602J) -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 SRL, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato DI MICELI SALVATORE (DMCSVT52S04B602Y) -controricorrente- nonché contro MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 2082/2019 depositata il 24/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: la corte d’appello di Palermo, in parziale riforma ella sentenza di primo grado (del tribunale di Agrigento), previa revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca Monte dei Paschi di Siena nei confronti della società Playland e dei fideiussori, ha condannato i medesimi al pagamento di somme a titolo di saldo negativo di un conto corrente e di saldo negativo di un conto anticipi su fatture, oltre interessi; i soccombenti hanno impugnato la sentenza con ricorso per cassazione sorretto da tre motivi;
Siena NPL 2018 s.r.l., rappresentata da Italfondiario s.p.a., cessionaria del portafoglio crediti del Monte dei Paschi di Siena, ha replicato con controricorso. Considerato che: I. - col primo motivo i ricorrenti denunziano un vizio di omessa pronuncia in ordine all’eccepita nullità del decreto ingiuntivo; assumono che la corte avrebbe omesso di statuire sull’eccezione di continenza tra il giudizio ordinario, instaurato dalla società correntista, e il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo; il motivo è inammissibile perché integrato da una asserita omissione di pronuncia su questione processuale (la continenza);il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (ex aliisCass.
Sez. 3 n. 25154 - 18, Cass. Sez. 3 n. 10422-19); II. -col secondo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. per mancata estromissione del ricorrente Bellanca, che aveva disconosciuto la propria firma sulle lettere fideiussorie; il motivo è inammissibile; era stata affermata l’esistenza didue fideiussioni; la corte d’appello ha accolto la tesi del ricorrente con riferimento a una delle due (quella del 3-6-2001), e difatti non ne ha tenuto conto; l’ha invece respinta quanto all’altra (quella del 4 - 4 - 2001, contenente l’elevazione dell’importo garantito in una ancora precedente,del 29-5-200) , perché codesta non era stata disconosciuta affatto;
III. - nel ricorso si contesta la decisione perché tale ulteriore lettera fideiussoria non era stata “regolarmente prodotta” in primo grado, e perché comunque il disconoscimento si sarebbe dovuto riferire “a tutte le sottoscrizioni apoditticamente riconducibili” al menzionato Bellanca; infine,perché la documentazione prodotta dal banca sarebbe stata da considerare carente di ogni utile elemento di univoca riconduzione ai rapporti bancari in esame; si tratta di rilievi assolutamente generici; rispetto a essi il ricorso non soddisfa neppure il fine d i autosufficienza, visto che niente è riportato onde sondare l’effettività di quanto affermato sul piano contenutistico;
IV. -col terzo motivo il ricorrente assume l’omesso esame di fatto decisivo a proposito dell’esistenza del credito ingiunto; il motivo è inammissibile, non solo perché completamente generico (non essendo riportato nessun fatto storico asseritamente omesso), ma anche perché non aderente alla ratio spesa dalla corte d’appello al riguardo, atteso che in parte qua l’appello è stato ritenuto inammissibile a sua volta per genericità, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ.; le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 6.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ric