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Ordinanza — n. 5237/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of merit examination and fact-based criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5237/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the lower court's failure to examine the merits and its summary reasoning. The appellant argued that the appellate court arbitrarily interpreted the liquidator's will without addressing the specific legal grounds for the claim's dismissal. The court ruled that the appellate decision was valid because the liquidator's omission of the debt in the final balance sheet, given the established legal principle of interest capitalization nullity, constituted a clear renunciation of the claim.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 6071-13 c.p.c.; Art. 360, n. 6071-13 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the appellate court's decision is based on a clear renunciation of the claim due to established legal principles, and the appellant's criticism constitutes an inadmissible attack on the factual reconstruction of the parties' will.

Parole chiave

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inadmissibility appeal renunciation of claim liquidation balance sheet interest capitalization nullity factual criticism inadmissible carenza di legittimazione pagamento di interessi istituto di emissione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 6071-13 c.p.c.
Col terzo motivo denunzia la violazione dell’art. 360, n.
art. 2495 cod. civ
In generale, ai fini dell’art. 2495 cod. civ., si suppone che l’adempimentodella cancellazione (al quale la riforma del diritto delle società ha attribuito efficacia costitutiva) abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1 n. 23269-16
Il principio è replicato da molteplici pronunce(ex aliis Cass. Sez. 1 n. 23269-16, Cass.
Cass. Sez. 1 n. 19303-18
23269-16, Cass. Sez. 1 n. 19303-18, Cass.
Cass. Sez. 2 n. 24246-23
19303-18, Cass. Sez. 2 n. 24246-23) e si può reputare consolidato.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32937/2018 R.G. proposto da: GBS SRL, rappresentat a e difes a dall'avvocato BELLU CARLA ITRIA (BLLCLT48D58B354G) -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA L.GO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato MARTELLA DARIO (MRTDRA63M07H501D) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 771/2018 depositata il 28/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.

Fatti di causa La Ismos.r.l. venne dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Cagliari n. 136 del 1995. A seguito di concordato fallimentare satisfattivo tornò in bonisnel 1999 e venne posta in liquidazionel’anno seguente. Nel 2003 fu cancellata dal registro delle imprese. La GBS s.r.l., già CNB s.r.l., era socia di maggioranza (al 24 %) della Ismo. Con citazione del marzo 2013 convenne in giudizio Intesa Sanpaolo (già San Paolo Imi) assumendo di aver riscontrato, in data successiva alla cancellazione, l’avvenuta applicazione da parte della banca di interessi anatocistici ai rapporti intercorsi con la partecipata; sicché propose domande di nullità delle afferenti condizioni contrattuali e di condanna alle restituzioni.

Nella resistenza della convenuta e della terza chiamata Banca di credito sardo s.p.a., il tribunale respinse le domande per difetto di legittimazione, in quanto l’attrice aveva azionato una mera pretesa a fronte di un credito solo supposto, perché non emergente dal bilancio finale di liquidazione. La decisione, impugnata dalla società GBS, è stata confermata dalla corte d’appello di Cagliarisull’essenziale rilievo che il bilancio finale di liquidazione della Ismo era statodepositato nel 2002, mentre almeno dal 1999 la giurisprudenza si era attestata sul principio di nullità delle clausole contrattuali previdenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dei conti correnti bancari; per cui la circostanza di non avere il liquidatore appostato il credito nel bilancio doveva far propendere per la volontà di rinuncia a fronte della più rapida conclusione del procedimento estintivo della società.

Contro la sentenza, notificata il 5-9-2018, la GBS ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi. Intesa Sanpaolo, anche come incorporante la Banca di credito sardo, ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I. –Col primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per avere contraddittoriamente e sommariamente affermato l’insussistenza della legittimazione attiva sulla scorta di un’arbitraria interpretazione della volontà dei soci della Ismo s.r.l. in liquidazione. Col secondo motivo deduce ancora la nullità della sentenza per non essere il giudice d’appello entrato nel merito degli altri motivi di gravame e per aver sommariamente richiamato per relationem la decisione di primo grado.

Col terzo motivo denunzia la violazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. per avere la sentenza sommariamente confermato l’importo ingente delle spese processuali liquidate dal primo giudice, così violando la tariffa di cui al d.m. 8-4-2004. II. -Il primo motivo è inammissibile. Il tema sotteso attiene alla presunzione di rinuncia della pretesa creditoria della società posta in liquidazione e cancellata dal registro delle impresenel 2003. Costituisce fatto pacifico che la ricorrente – in qualità di socia - abbia nel 2013 azionato la pretesa per un (asserito) credito della partecipata non iscritto nel bilancio finale di liquidazione.

Ilcredito, secondo la postulazione, sarebbe disceso da lla prassi di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, applicata, in forza di clausole negoziali nulle, airapporti bancari intercorsi .III. -Va precisato –a parziale correzione di quanto affermato dalla corte territoriale - che il principio di immediata estinzione della società in esito alla cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici a essa facenti capo, opera, nel caso di specie, non a far data dalla cancellazione (2003) ma a far data dal 1° gennaio 2004.

In generale, ai fini dell’art. 2495 cod. civ., si suppone che l’adempimentodella cancellazione (al quale la riforma del diritto delle società ha attribuito efficacia costitutiva) abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, non potendo attribuirsi alla norma natura interpretativa della disciplina previgente in mancanza di un'espressa previsione di legge. Per le società cancellate in epoca anteriore al 1° gennaio 2004 – come la Ismo - l'estinzione opera a partire da questa data ( Cass.

Sez. U n. 4060-10). IV. - L ’impugnata sentenza ha fatto applicazione d i un principio tratto dalla giurisprudenza di questa Corte. Il principio è che qualora all'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: (a) l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; (b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono egualmente ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, ma “con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”(Cass.

Sez. U n. 6070-13, Cass. Sez. U n. 6071-13). Il principio è replicato da molteplici pronunce(ex aliis Cass. Sez. 1 n. 23269-16, Cass. Sez. 1 n. 19303-18, Cass. Sez. 2 n. 24246-23) e si può reputare consolidato. V. -La corte d’appello ha rilevato che la mancata indicazione del credito di cui si tratta nel bilancio di liquidazione della società, a fronte della conclusione del procedimento estintivo mediante la cancellazione, si doveva considerare espressione della volontà di rinuncia alla corrispondente pretesa, giacchéil liquidatore non poteva che esser stato a conoscenza della questione sottesa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sui conti correnti bancari, in ragione del mutamento di giurisprudenza che, a partire dal 1999, ha sancito la espunzione della detta prassi dagli usi normativi ; ciò anche considerando il clamore media t ico sorto a seguito d i tale indirizzo , il quale del resto si è consolidato negli anni seguenti, prima del deposito del bilancio di liquidazione.

VI. - La ricorrente censura la sentenza non in rapporto al menzionato profilo in iure , desunto dall’indirizzo giurisprudenziale appena evocato, ma per l’arbitrarietà del metodo di ricostruzione della volontà dei soci della Ismo. In sintesi, assume che l’inconsapevolezza del liquidatore della società circa gli obblighi di inclusione del credito nell’attivo del bilancio finale non avrebbe consentito di giungere all’interpretazione di una volontà abdicativa. In questo modo, però, essa sottoponea censura la ricostruzione della volontà così come ritenuta dal giudice a quo ; ciò che traduce la critica in una censura di fatto, notoriamente inammissibile in questa sede.

VII. -Il secondo motivo è inammissibile. L’affermazione circa la rinunciaa far valere la pretesa creditoria è ragione assorbente di ogni ulteriore profilo consegnato al gravame, e ne legittima quindi il mancato esame a prescindere dalla relatio alla decisione di primo grado. VIII. - Il terzo motivo , in disparte l’essere sta t o prospettato in modo perplesso (come vizio di motivazione all’inizioe come violazione di legge in fine),è inammissibile. La ricorrente si duole della declaratoria di inammissibilità della doglianza relativa all’eccessività della liquidazione delle spese processuali di primo grado.

La doglianza è stata dichiarata inammissibile perché generica. La ricorrente sostiene di aver invece bene evidenziato la ragione di doglianza perché il calcolo proposto dal primo giudice era –a suo dire – inesatto , in quanto relativo a causa di valore indeterminabile con unicità di parte avversa. È dirimente osservare che la censura difetta totalmente di autosufficienza, non essendo riportato né il motivo di appello nella parte saliente, né la quantificazione alternativa delle spese che il giudice avrebbe dovuto considerare. IX. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore