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Ordinanza Interlocutoria — n. 5228/2024 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to lower court to clarify applicability of Venetian bank transfer laws versus general civil code provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5228/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted the interlocutory order to remand the case to a new trial role. The appellant, Intesa Sanpaolo, argued that the appellate court incorrectly applied general civil code rules regarding debt assignment to a specific banking transfer scenario. The court agreed that the distinction between voluntary corporate transfers and forced transfers within bankruptcy proceedings under the Venetian bank laws was not properly addressed. Consequently, the case was sent back to the lower court to allow a unified examination of the relevant statutes and the assignment contract.

Regesto Legislator

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Art. 1362, 1363 cod. civ.; d.l. n. 99 del 2017: When lower courts apply general civil code provisions on debt assignment to cases involving specific banking transfer regimes, the Court of Cassation may remand the case to ensure a comprehensive analysis of the distinct legal frameworks governing voluntary versus forced transfers.

Parole chiave

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Venetian bank laws debt assignment bankruptcy transfers civil code application remand to new role passive legitimacy interest rate recalculation restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 cod. civ.
Art. 1363 cod. civ.
Art. 2 d.l. n. 99 del 2017
Art. 3 d.l. n. 99 del 2017
Art. 4 d.l. n. 99 del 2017
Art. 2558 cod. civ.
Art. 2560 cod. civ.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2577/2020 R.G. proposto da: INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI, 13, presso lo studio dell’avvocato GIANNI SAVERIO (GNNSVR55A14H199D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SOLINAS GIANNI (SLNGNN65T15L736U) -ricorrente- contro PETROLVIERO SRL, elettivamente domiciliatain ROMA P.LE CLODIO, 14, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI ANDREA (GRZNDR71R02H501N) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VIERO FEDERICO (VRIFRC68B19L157J) -controricorrente- nonché contro BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 4827/2019 depositata il 06/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: Intesa Sanpaolo s.p.a.ha chiesto la cassazione della sentenza con la quale la corte d’appello di Venezia, in riforma della decisione del tribunale di Vicenza, ha condannato essa banca a restituire alla s.r.l. Petrolviero la somma di 74.657,82 EUR, oltre interessi , come conseguenza del ricalcolo del saldo di un conto corrente in esito alla esclusione della prassi anatocistica degli interessi passivial tasso legale; ha dedotto tre motivi ai quali l’intimata ha replicato con controricorso; le parti hanno depositato memorie.

Considerato che: il secondo e il terzo motivo di ricorso –deducendo rispettivamente la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 cod. civ. in relazione al contratto di cessione del 26-6-2017, nonché degli artt. 2, 3 e 4 del d.l. n. 99 del 2017 come convertito, in ordine alla ritenuta legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo quanto ai crediti azionati, e la violazione o falsa applicazione degli artt. 2558 e 2560 cod. civ., 2 e 3 del d.l. n. 99 del 2017, per avere la corte d’appello altresì fondato la decisione sull’asseritaapplicabilità delle dette norme, senza considerare che la disciplina da esse impartita non è pertinente al caso, essendo stata la pretesa associata a un rapporto di conto corrente estinto prima del 25-6-2017, ed essendo dettate la normativa codicistica per la cessione volontaria di azienda non bancaria, oltre tutto in bonis , e non invece per il trasferimenti coattivi nell’ambito delle procedure concorsuali – pon gono questioni involgenti il nesso tra la normativa speciale sulle cd. banche venete e la previsione negoziale alla quale è ancorata, secondo legge,la cessione delle passività a Intesa Sanpaolo;

è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, al fine di consentire che in unicocontesto tematico, siano trattate (secondo i casi, in pubblica udienza o in adunanza camerale) i diversi profili indotti dal d.l. n. 99 del 2017, il d.m. attuativo e il contratto di cessione; p.q.m. La Corte rinvia a causa a nuovo ruolo. Deciso in Roma, n