Cassation court remits case to tabular section for dissolution of co-ownership dispute over property in Carlentini.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal by ordering the transfer of files to the tabular section of the Second Civil Section. The appellant, Marinella Pulvirenti, challenged a lower court ruling that dissolved co-ownership and awarded the property to her, arguing procedural nullities and lack of standing. The court rejected these grounds, noting the case concerns co-ownership and property transfer, which falls exclusively under the jurisdiction of the tabular sections.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, 92 c.p.c.; Art. 165, 325, 326, 347, 348, 350 c.p.c.; Art. 78, 87 disp. att. c.p.c.; Art. 100, 110 c.p.c.: When a cassation appeal concerns a dispute regarding the dissolution of co-ownership and transfer of property, the case must be remitted to the tabular section of the Second Civil Section.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14641/2019 R.G. proposto da PULVIRENTI MARINELLA, rappresentatae difesa dall ' Avv. Antonino Tribulato, con domicilio eletto in Roma, piazza Monte Baldo, n. 8 , presso lo studio dell'Avv. Stefania Inglese; –ricorrente – contro PAGANO SALVATORE; –intimato – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Catania n. 928/18, depositata il 23 aprile 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2023 dal Consigliere Guido Mercolino. Ritenuto che con sentenza del 23 febbraio 2016il Tribunale di Siracusa rigettò la domanda di scioglimento della comunione su un immobile sito in Carlentini, alla via Trieste, nn. 4-6, e riportato in Catasto al foglio 88, p.lla 1920, sub 2 e 3, nonché di rendimento del conto e di pagamento dei frutti dell'immobile, proposta da Carmela, Immacolata e Sebastiana Terzo Fusillo nei confronti di Marinella Pulvirenti, ed accolse la domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima, dichiarando autentica la scrittura privata del 21 giugno 2003, con cuile attrici avevano trasferito alla convenuta le proprie quote di proprietà dell'immobile, ed accertando l'avvenuto trasferimento della proprietà; che l'impugnazione proposta da Carmela ed Immacolata Terzo Fusillo è statarigettata dalla Corte d'appello di Catania, che con sentenza del 23 aprile 2018 ha invece accoltoparzialmente l'appello proposto da Salvatore Pagano, in qualità di erede di Sebastiana Terzo Fusillo, nel frattempo deceduta, a) dichiarando che il Pagano era comproprietario del bene nella misura di un quinto e la Pulvirenti nella misura di quattro quinti, b)pronunciando lo scio- glimento della comunione, con l'assegnazione dell'immobilealla Pulvirenti, c) ponendo a carico di quest'ultima l'obbligo di corrispondere un conguaglio di Euro 10.313,00 e condannandola alla restituzione dei frutti, nella misura di Euro 3.828,44, e d)condannando il Pagano al rimborso pro quotadella spesa di Euro 628,80, sostenuta dalla Pulvirenti per la riesumazione della salma di Marianna Terzo Fusillo e per la dichiarazione di successione della stessa; che avverso la predetta sentenza la Pulvirenti ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria; che l'intimato non ha svolto attività difensiva.
Considerato che con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 165, 325, 326, 347, 348 e 350 cod. proc. civ. e degli artt. 78 e 87 disp. att. cod. proc. civ., denunciandola nullità della sentenza impugnata, per aver omesso di dichiarare l'inammissi- bilità o improcedibilità del gravame, per omesso deposito dell'originale dello atto di appello; che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 100 e 110 cod. proc. civ., sostenendo che l'appello era inammissibile per difetto di legittimazione del Pagano; che con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui l'ha condannata al pagamento delle spese processuali; che il ricorso attiene a una materia assegnata alla competenza tabellare della Seconda Sezione civile, avendo ad oggetto una controversia in tema di scioglimento della comunione e trasferimento della proprietà; che va pertanto disposta la rimessione degli atti alla Sezione tabellar- mente competente.
P.Q.M.
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