Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, La Partenope Srl in liquidation, did not act within the deadline, while the respondent, Comune di Nola, argued for the dismissal based on procedural silence. The court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6301/2023 R.G. proposto da: LA PARTENOPE SRL IN LIQ.NE, elettivamente domiciliata in NAPOLI VIA DEI MILLE, 16, presso lo studio dell’avvocato SERGIO BRUNESE (BRNSRG63T26F839K) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI NOLA, elettivamente domiciliato in NOLA VIA ENRICO DE NICOLA, 120, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO RENZULLI (RNZMRZ66R10L219C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3700/2022 depositata il 05/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuta irrilevante la segnalazione effettuata il 20.2.2024 da parte del difensore della ricorrente, comunque dopo la scadenza del termine per chiedere la decisione, e la richiesta di interruzione, sia per la tardività evidente, sia perché il processo in cassazione è retto dall’impulso d’ufficio e non ammette l’interruzione;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 23/02/2024 Il C