Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5057/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against directors' liability for damages in a corporate bankruptcy case, rejecting arguments on new law application and omitted facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5057/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed appeals filed by former administrators and heirs against a lower court ruling that held them jointly liable for damages in a corporate bankruptcy. The appellants argued that a new 2019 law should apply retroactively to establish a standard damage calculation method and that the trial court erred by omitting evidence regarding prior oversight failures. The court rejected these claims, ruling that the new legislative criterion was already applicable at the time of the appeal decision and that the lower court had sufficiently addressed the alleged omissions regarding prior management conduct.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2486, comma 3, c.c.; Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: The introduction of a specific statutory criterion for damage calculation in corporate liability cases does not require retroactive application to judgments already rendered if the new law was in force at the time of the appeal, and the omission of prior management conduct is not decisive if the court explicitly reasoned why it was not considered causative of the damage.

Parole chiave

Generato dall'IA
corporate bankruptcy liability administrative damages retroactive application of law omitted facts in judgment joint and several liability presumption of damage amount Cassation dismissal compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2486, comma 3, c.c.
Il criterio differenziale adottato, quindi, non è più - come accadeva prima dell’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 cod.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Art. 2482-bis, c.p.r.c.
Art. 2482-ter, c.p.r.c.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R.
art. 2697 c.c
4, c.p.c.: Omessa pronuncia», deducendo la nullità della sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con cui si censurava la sentenza di primo grado per aver invertito l'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
art. 2486 cod. civ
Il criterio differenziale adottato, quindi, non è più - come accadeva prima dell’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7042/2020 R.G. proposto da Sannella Antonella Benelli, elett.te domiciliat a in Roma, Largo dei Lombardi n. 4, presso l o studio dell’avv. Alessandro Turco , rappresentata e dife s a dall’avv. G aetano Viciconte , giu sta procur a in calce alricorso; –ricorrente – contro Fallimento Metron International s.r.l., in persona curatore p.t., elettivamente domiciliatoin Roma, via Salaria n. 292 , presso lo studio dell’avv. Francesco Baldi, che la rappresenta e dife nde con l ’avv. Stefano Fucile, giusta procura in calce al controricorso;

–controricorrente – e nei confrontidi Oggetto: s.r.l. azione resp. Amministratori AC –20/02/2024 r.g. n. 07042/2020 Cons. est. Paolo Fraulini Moretti Fortunato, Moretti Cosimo, Rossi Aldo, Raffo Gianluca, Bigo Roberto, Braconi Andrea, Ponzoni Giovanni, Cilloni Graziella e Benelli Filippo; –intimati – e sul ricorso successivo, iscritto con lo stesso numero di ruolo , proposto da: Cilloni Graziella e Benelli Filippo, elett.te domiciliat i in Roma, Largo dei Lombardi n. 4, presso lo studio dell’avv. Alessandro Turco, rappresentati e difesi dall’avv.

Gaetano Viciconte, giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro Fallimento Metron International s.r.l., in persona curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via S alaria n. 292 presso lo studio dell’avv. Francesco Baldi, che la rappresenta e difende con l’avv. Stefano Fucile, giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – e nei confrontidi Moretti Fortunato, Moretti Cosimo, Rossi Aldo, Raffo Gianluca, Bigo Roberto, Braconi Andreae Ponzoni Giovanni ; –intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n . 2979 /201 9 depositata in data 11 dicembre2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 febbraio2024 dal Consigliere Paolo Fraulini.r.g. n. 07042/2020 Cons. est.

Paolo Fraulini RILEVATO CHE 1. Antonella Sannella Benelli , erede di Paolo Benelli, ex amministratore della poi fallita Metron International s.r.l., ha proposto ricorso in cassazione, affidato a quattro m otiv i , avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenzacon cui il locale Tribunale aveva condannato Paolo Benelli, in solido con gli altri amministratorie sindaci della predetta società, oggi intimati, a risarcire alla curatela del fallimento la somma di euro 885.748,20, a titolo di danno derivante dallo scorretto svolgimento delle rispettive funzioni connesse alle cariche rispettivamente ricoperte.

2. Il Fallimento Metron International s.r.l. ha resistito con controricorso.

3. Con successivo ricorso, identica impugnazione, per i medesimi motivi è stata proposta anche da Graziella Cilloni e Filippo Benelli, nella medesima qualitàdi eredi di Paolo Benelli.

4. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva , ha osservato :

a) che Paolo Benelli aveva assunto la carica di amministratore in esito all’ assemblea del 21 novembre 2007, nel corso della quale erano state accettate le dimissioni dei sindaci Cosimo Moretti e Fortunato Moretti, motivate espressamente dalla rilevata omissione dell’organo gestorio all’epoca in carica (amministratore unico Aldo Rossi , odierno intimato ) rispetto alla segnalata esigenza di convocare immediatamente l’ assemblea stante la rilevata sussistenza di perdite superiori al capitale sociale;

b) che tale circostanza rendeva del tutto inverosimile che il Benelli non conoscesse la situazione economico - finanziaria della società al momento dell’assunzione della carica di amministratore , posto che proprio la predetta situazione - accertata dai sindaci dimissionari e r.g. n. 07042/2020 Cons. est. Paolo Fraulini ritualmente portata a conoscenza dell’organo amministrativo nella relativa relazione - aveva costituito la ragione delle dimissioni dei sindaci;

c) che, pertanto, e del tutto a prescindere dalla circostanza che l’ordine del giorno della predetta assemblea prevedesse o meno l’adozionedei provvedimenti conseguenti alla situazione di perdita del capitale denunciata, al Benelli andava ascritta la responsabilità conseguente all’avere omesso, in epoca successiva alla denuncia sindacale e all’assunzione della carica , ogni attività di doveroso controllo della denuncia medesima , omettendo di convocare l’assembleaanche in epoca successiva, a ciò non ostando in maniera dirimente il peggioramento d elle proprie condizioni di salute che, ove rilevante ai fini dello svolgimento della carica, avrebbero imposto la presentazione di te mp estive dimissioni ; d ) che, in relazione alla quantificazione del danno, il metodo differenziale tra netto patrimoniale al momento dell’esigibilità della condotta e netto fallimentare, adottato dal T ribunale, doveva ritenersi corretto anche alla luce della sentenza dell a Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9100 del 2015, siccome la s en tenza di primo g rado aveva indica to il criterio specifico di calcolo, donde l’inapplicabilità alla fattispecie del criterio suppletivo indicato dalle citate Sezioni Unite;

e) che prive di prova erano rimaste le allegazioni degli eredi Benelli inerenti a un’asserita sussistenza di fattori estranei alla responsabilità del loro dante causa rispetto alla quantificazione del danno, posto che del tutto indimostrate erano rimaste sia le dedotte “potenzialità aziendali” che avrebbero potuto essere preservate al momento della dichiarazione di fallimento, sia la dedotta conseguente riduzione del passivo fallimentareeffettivamente accertato.

5. Le parti hanno depositato mem ori a .r.g. n. 07042/2020 Cons. est. Paolo Fraulini CONSIDERATO CHE 1. I due identici ricors i lamenta no : a. Primo motivo : « I. Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: Omessa pronuncia», deducendo la nullità della sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con cui si censurava la sentenza di primo grado per aver invertito l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. ponendo a carico degli eredi del Benelli la prova di determinate circostanze, che invece incombeva sulla curatela,e per aver omesso di pronunciarsi sulla predetta censura nella parte in cui si lamentava che la sentenza di primo grado avesse liquidato l'ammontare del risarcimento senza tener conto delle perdite effettivamente sopportate dalla società nel periodo di riferimento.

La censura, nelle sue due distinte articolazioni, non può trovare accoglimento. Invero, la denunciata omissione di pronuncia sul primo motivo di appello, per come riprodotto a pagin e 7 e 8 del ricorso, non sussiste; come si evince dallasup eriore narrativa, la Corte territoriale ha correttamente applicato il criterio di riparto dell’onere della prova, laddove ha condiviso il pregresso accertamento del Tribunale che aveva ri le vato come fosse stata fornita la prova della responsabilità del Benelli; responsabilità consistita nell’aver omesso qualsiasi doverosa attività di accertamento e di conseguente adozione dei comportament i imposti dalla legge a carico dell’ amministratore , in ipotesi di perdita totale del capitale da parte della società amministrata ; ciò che emerge con evidenza, e ben oltre il c.d.

“minimo costituzionale” in tema di nullità della sentenza, a far data da Cass. S.U. n. 22232 del 2016 (e conformemente precisato dalla giurisprudenza a Sezioni semplici successiva : Cass. Sez. 6 - 5, r.g. n. 07042/2020 Cons. est. Paolo Fraulini Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; id. Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020; id. Sez. 1, ordinanza n. 18793 del 02/07/2021; id. Sez. 5, sentenza n. 20140 del 15/07/2021). La seconda parte della prima censura è invece inammissibile , perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto: la Corte distrettuale ha respinto la doglianza inerente alla pretesamente illegittima quantificazione del danno, affermando che vi era stata specifica motivazione del Tribunale, condivisa in appello, circa la sussistenza in concreto di elementi idonei a far coincidere il danno con il p regiudizio patrimoniale differenziale , ciò che escludeva la necessità di applicare criteri residuali.

Come si vede, non sussiste alcuna omissione di pronuncia sul punto e, conseguentemente , alcuna nullità della sentenzaimpugnata. b. S econdo motivo: «II. Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione degli articoli 2392 2393 1226 e 2697 c.c.», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per non aver tenuto conto dei criteri di liquidazione del danno relativo alle azioni di responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo delle società sanciti dalle S ezioni U nite n . 9100 del 2015 applicando erroneamente il metodo differenziale. c.

Terzo motivo: « III. Art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c.: violazione degli articoli 2392 2393 1226 e 2697 c.c. sotto altro profilo», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per aver invertito l'onere probatorio, ponendo in capo all'amministratore nel giudizio di responsabilità l'onere di dover provare l'insussistenza di quei presupposti che rendono applicabile il cosiddetto metodo differenziale.r.g. n. 07042/2020 Cons. est. Paolo Fraulini Il secondo e il terzo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili perché, come testé detto a commento del primo motivo di ricorso, non si confrontano correttamente con la ratio decidendi, laddove la Corte territoriale non ha affattoeluso il principio di diritto affermato da questa Corte nella sentenza n. 9100 del 2015 ma, al contrario, ha espressamente condiviso la ragione di specifica indicazione delle ragioni per le quali nella fattispecie doveva ritenersi correttamente applicato il c.d. criterio differenzialedi calcolo del danno risarcibile, come del resto il principio affermato in quella sede dalle Sezioni Unite di questa Corte espressamente co n s e nte (nel senso ulteriormente precisato da Cass.

S ez. 1, Sentenza n. 38 del 03/01/2017 e da Sez. 1, Ordinanza n. 4347 del 10/02/2022 ), essendo stato nella specie accertato che l’omissione addebitata al Benelli ha contribuito a consolidare il passivo fallimentare nella misura esistente al momento della dichiarazionedi fallimento. A ciò si aggiunga che il metodo del c.d. “differenziale dei saldi” del patrimonio è stato espressamente codificato , come ordinario metodo di calcolo del danno derivante dall’accertataresponsabilità degli amministratori connessa alla mancata adozione dei provvedimenti conseguenti al verificarsi di una causa di scioglimentodella società, ad opera del terzo comma dell’art. 2486 cod. civ., introdotto dall’art. 378, comma 2, del d. lgs. n. 14 del 2019.

Di tanto, per verità, si sarebbe dovuta avvedere la Corte distrettuale atteso che la predetta disposizione , avente un carattere generale di indicazione al giudicante di un criterio ordinario(certamente derogabile , ma in presenza di una espressa prova del diverso ammontare) di calcolo del danno in tutte le r.g. n. 07042/2020 Cons. est. Paolo Fraulini ipotesi astrattamente riconducibili alla fattispecie , è di immediata applicabilità ai giudizi in corso, ed era applicabile quindi anche in fase di appello nel presente giudizio, atteso che la novella in esame è entrata in vigore il 16 marzo 2019 e, dunque, in epoca antecedente alla decisione della sentenza impugnata , che è stata resa in data 16 maggio 2019.

Il criterio differenziale adottato, quindi, non è più - come accadeva prima dell’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 cod. civ. - un metodo “equitativo” cui il giudice ricorre quando non sia possibile ricostruire la contabilità per incompletezza dei dati contabili, ma diviene il criterio ordinario di calcolo del danno risarcibile, per espressa disposizione di legge, che all’uopo introduce una presunzione, sebbene relativa, in quanto derogabile con la prova di un danno di diverso ammontare.

d) Quarto motivo: «IV. Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per aver omesso di valutare il fatto decisivo identificato nella circostanza che l'organo di controllo e l'amministratore unico, in carica in epoca precedent e alla nomina del Benelli, non avevano posto in essere gli adempimenti ai sensi degli articoli 2482-bis e 2482-terc od. p roc. c iv . La censura è infondata, perché l’ omissione denunciata non sussiste, avendo la Corte territoriale espressamente argomentato (si vedano le pagg. 19 e 20) le ragioni per cui non ha ritenuto dirimente la condotta dell’organo gestoriodella società , precedente all’assunzione della carica da parte del Benelli a esimer lo dal concorso a diverso ma concorrente titolo nella causazione del danno.r.g. n. 07042/2020 Cons. est. Paolo Fraulini 2. I ricors i va nno quindi complessivamente respint i .

3. La soccombenza regola le spese di fase , liquidate come in dispositivo.

4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricors i e condanna Sannella Antonella Benelli , Cilloni Graziella e Benelli Filippo a rifondere a l Fallimento Metron International s.r.l. le spese della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 15.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteriore importo a titolo di c