Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of termination. The appellant, represented by two lawyers, challenged a second-instance judgment against two municipalities but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis and Article 391 of the Civil Procedure Code to dismiss the appeal and order the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of termination within the prescribed period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27046/2021 R.G. proposto da: BERRETTA FILIPPINO, elettivamente domiciliato in CATANIA VIALE NITTA 14/C, presso lo studio dell’avvocato MICHELE SPATARO (SPTMHL71H19E366O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO LEANDRO ALBERGHINA (LBRFNC76C23G580B) -ricorrente- contro COMUNE DI PIAZZA ARMERINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BAIAMONTI, 10, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO CASADEI (CSDMSM71C12L840A) rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO DI DIO DATOLA (DDDMCG51A05G580S) -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 67, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE BERRETTA (BRRGPP70H11C351U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1419/2021 depositata il 28/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 22/0