Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, DISAR S.R.L., challenged a lower court judgment against ASL Salerno but remained silent after the proposal for case closure was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings and order the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for case closure results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23882/2021 R.G. proposto da: DISAR S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIULIO CACCINI, 1, presso lo studio dell’avvocato VANDA MARTELLI (MRTVND62L60G273Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA GUARINO (GRNNDR53T20H501M) -ricorrente- contro ASL SALERNO, elettivamente domiciliata in SALERNO V.P.DE GRANITA 15 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato EMMA TORTORA (TRTMME59M46H703N) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALERIO CASILLI (CSLVLR57D28H703S) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.172/2021 depositata il 11/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 22/02/2024