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Decreto — n. 4891/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4891/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4891/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9857/2021 R.G.proposto da: LIFEBRAIN LAZIO S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA via Vincenzo Ambrosio 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BELLOMI (BLLLSN55H02H501H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ASL ROMA 1, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAVOIA 78, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO CALO' (CLAGRG80M06Z604I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARBARA VIVANTI (VVNBBR74C53H501X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.309/2021 depositata il 18/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4891/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 9857/2021 R.G.proposto da: LIFEBRAIN LAZIO S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA via Vincenzo Ambrosio 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BELLOMI (BLLLSN55H02H501H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ASL ROMA 1, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAVOIA 78, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO CALO' (CLAGRG80M06Z604I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARBARA VIVANTI (VVNBBR74C53H501X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.309/2021 depositata il 18/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo spese tardivo opposizione tardiva istanza di ricusazione tardiva rinvio del dibattimento rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9857/2021 R.G.proposto da: LIFEBRAIN LAZIO S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA via Vincenzo Ambrosio 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BELLOMI (BLLLSN55H02H501H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ASL ROMA 1, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAVOIA 78, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO CALO' (CLAGRG80M06Z604I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARBARA VIVANTI (VVNBBR74C53H501X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.309/2021 depositata il 18/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che non rilevi la rinuncia depositata dalla parte ricorrente in data 15.2.2024 e quindi dopo la scadenza del termine per chiedere ritualmente la decisione del ricorso, e tantomeno la correlativa richiesta di compensazione delle spese, comunque non accettata da controparte;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 22/02/2024 Il