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Decreto — n. 4890/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 4890/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Rome Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Sapori Lucani Sas, did not request a decision on the termination proposal, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case termination within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal extinction of proceedings failure to respond statutory time limit litigation costs ostacoli tecnici eccezioni processuali tardive vizio di costruzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22594/2021R.G. proposto da: SAPORI LUCANI SAS DI RUGGIERO VINCENZO C, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 51, presso lo studio dell’avvocato SANTAGATA VALERIO (SNTVLR85C29F205A) rappresentata e difesa dagli avvocati TOMASICCHIO ALBA (TMSLBA72A71A662Y), DI PIERRI GIANNI (DPRGNN67R31G786S) -ricorrente- contro MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell’avvocato FERRONIFRANCESCO (FRRFNC58C18C912K) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, EUROPROGETTI E FINANZA SPA IN LIQUIDAZIONE, RUGGIERO VINCENZO, MARTORELLA NICOLA, LISTA FABIANO -intimati- avverso sentenza di CORTE D'APPELLO ROMA n.3603/2021 depositata il 13/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, nonché agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge quanto a UnipolSai Assicurazioni e alle spese prenotate a debito quanto al Ministero. Così deciso in Roma,il 22/02/