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Decreto — n. 4870/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 4870/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the Terna and Eolica Cancellara decisions extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The parties involved were the Pedota family and other appellants versus the national electricity grid operator and a wind farm company. The court ruled that the silence on the proposed settlement constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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appeal withdrawal statutory time limit extinction of proceedings Civil Procedure Code costs allocation garanzia per i difetti della cosa notifica tardiva dei difetti procedura di infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
329/2016 emessa da CORTE D'APPELLO POTENZA n.804 del 27.3.2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
329/2016 emessa da CORTE D'APPELLO POTENZA n.804 del 27.3.2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19468/2023 R.G. proposto da: PEDOTA VINCENZO, CIOFFI ANGELA, CIOFFI PAOLO, RICCIUTI CARLO, TOFANI ANNA, PEDOTA CHIARA, SALUZZI MADDALENA ANNAMARIA, elettivamente domiciliati in NAPOLI C/O Avv. D'Isa Via G. Porzio Centro direzionale Isola a/3 Scala B, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI LO SASSO (LSSGNN54P03L532C) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocatoRENATO D'ISA (DSIRNT81C31F839U) -ricorrenti- contro LA TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A ., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE VERGOTTINI (DVRGPP36R18G702Z) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO IACONO (CNINTN79D02F839H) e CESARE CATURANI (CTRCSR62E16B354X) -controricorrente e ricorrente incidentale condizionata- e LA EOLICA CANCELLARA S.R.L., elettivamente domiciliata in MILANO V.S.BARNABA 30, presso lo studio dell’avvocato MAUROPISAPIA (PSPMRA65T16F205N) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI PONTRELLI (PNTLGU76D16A662S) -controricorrente ricorrente incidentale condizionata- avverso l'ordinanza in proc. r.g. n. 329/2016 emessa da CORTE D'APPELLO POTENZA n.804 del 27.3.2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 22