Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court terminates proceedings with offset costs per Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the appellant's heir formally withdrew the appeal with offset costs. The heir, having reached a settlement with the bankruptcy administrator, accepted the withdrawal while the opposing bankruptcy trustee also signed the document. The court ruled that the withdrawal satisfies the conditions for case termination under Article 390 of the Civil Procedure Code and exempted the appellant from the additional uniform contribution fee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 4 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002: When a party withdraws a cassation appeal with agreed cost offset, the proceedings are extinguished without condemnation, and the additional uniform contribution fee is not due.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4114/2018 R.G. proposto da : ZUCCA POL TOMMASO, quale unico erede di ZUCCA POL MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 98/G , presso lo studio dell’avvocato CORAIN MAURIZIO (CRNMRZ66R07H501X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TOGLIATTO MONICA (TGLMNC71B44E445P), TOGLIATTO MONICA (TGLMNC71B44E445P), CAVERI ALBERTO (CVRLRT53H30A326D), giusta procura in calce alla costituzione del 16 gennaio 2024 -ricorrente- FALLIMENTO DITTA INDIVIDUALE VERNA ISIDORO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASTELFIDARDO 60, presso lo studio dell’avvocato SURACE FRANCESCA BEATRICE (SRCFNC67S65H224H),rappresentato e difeso dall'avvocato BEATA GETTO PAOLA (BTGPLA60M60L219B) -resistente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di IVREA n. 8387 /201 7 depositatoi l 21/12/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere PAOLA VELLA.
Rilevato che 1.– Mauro Pol Zucca ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione avverso il decreto indicat o in epigrafe, con cui il Tribunale di Ivrea ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo del Fallimento D itta I ndividuale Verna Isidoro , il quale ha depositato procura specialesenza svolgere difese; 2.–con atto del 16/01/202 4 si è costituito in giudizio Tommaso Pol Zucca, quale unico erede del ricorrente , che , a seguito di accordo transattivo raggiunto con la curatela fallimentare, ha depositato atto di rinuncia al ricorso e alle domande, a spese compensate , sottoscritto per accettazione dal legale del Fallimento intimato , munito di procura speciale.
Considerato che 3. – sussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio con spese compensate, come concordato tra le parti, posto che l'intervenuta accettazione della rinuncia esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.(cfr. Cass., Sez. U, 34429 /2019; Cass. 9474/2020) ; 4.– in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (cd. raddoppio del contributo unificato), trattandosi di misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass.23175/2015, 19071/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 citato. Così deciso