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Decreto — n. 4824/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 4824/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing a company against bankruptcy administrators, did not act after the proposal for case closure was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal for case definition, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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appeal extinction forty day period case definition proposal deemed withdrawal litigation costs produzione tardiva di documenti difetto formale di procedura notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6854/2020 R.G. proposto da : MOTORI E RUOTE SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIGLIO MAURIZIO (GGLMRZ58R19E472Q) -ricorrente- contro CURATELA DL FALLIMENTO MOTOR BARSI SAS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato TORINO GIANFRANCO (TRNGFR59T06H501C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CURATELA DEL FALLIMENTO ROTOR DEI F.LLI BARSI C SNC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA, 1/A, presso lo studio dell’avvocato PANELLA ALESSIA (PNLLSS75D45A515E) rappresentato e difeso dall'avvocato TARANTO MARIALUCE (TRNMLC67S51E472D) -controricorrente- nonchè contro CURATELA DEL FALL.TO BARSI RICCARDO, SCIFONI MARIA PIA, BARSI STEFANO, CURATELA DEL FALL.TO ROTOR DEI F.LLI BARSI SNC, BARSI MAURO, BARSI ETTORE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.7480/2019 depositata il 28/11/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agl