Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, GIDA IMMOBILIARE SRL, filed a decree against the bankruptcy of DI GRAZIA SANTA but remained silent after the lower court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12432/2022 R.G. proposto da : GIDA IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA, 395, presso lo studio dell’avvocato TALLARICO FRANCESCO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato RUSSO CLAUDIO (RSSCLD53M29F839W) -ricorrente- contro FALLIMENTO DI DI GRAZIA SANTA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAVOIA, 72, presso lo studio dell’avvocato VOLPE PIERO (VLPPRI76A27G878T) rappresentato e difeso dall'avvocato GUARNACCIA FRANCESCO (GRNFNC77H28C351Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.2388/2021 depositata il 29/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di