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Decreto — n. 4799/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 4799/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing an association and an individual, challenged a lower court ruling against a sports company and an individual. The court ruled that the silence on the proposed settlement constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision forty day period deemed renunciation civil procedure code legittimazione per agire in via esecutiva indigenza finanziaria spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Erario ai sensi dell’art. 133 del d.P.R.
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18655/2022 R.G. proposto da : ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE, elettivamente domiciliato in ROMA DELLA GIULIANA N.74 C/O AVV. RAFFAELE PORPORA, presso lo studio dell’avvocato MATTA SALVATORE (MTTSVT37H23G273H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- RAGUSA MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA DELLA GIULIANA N.74 C/O AVV. RAFFAELE PORPORA, presso lo studio dell’avvocato MATTA SALVATORE (MTTSVT37H23G273H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTA PIETRO LUIGI (MTTPTR56P04G273X) -ricorrente- contro CURATELA S.D.F.

M.B.R. SPORT S.R.L. RAGUSA MICHELE E ASD IMPAINTO SPORTIVO POLIVALENTE, elettivamente domiciliato in PALERMO P.TTA F. BAGNASCO, 7, DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato VIVIANI VITTORIO (VVNVTR79B16G273O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro FAILLA GIOACCHINO-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.810/2022 depositata il 13/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Erario ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura di Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, nonché alle eventuali spese