Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to settlement offer within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, AMCO Asset Management Company, had filed a recourse against a bankruptcy decree but remained silent after the court's offer to define the case. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant regarding a settlement proposal within the forty-day term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24686/2021 R.G. proposto da : AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, elettivamente domiciliato in MILANO via san gregorio, presso lo studio dell’avvocato PIACENTINI DAVIDE (PCNDVD65H12F205D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO COMINT SNC DI DE POLI MATTEO C, DE POLI MATTEO, CHERUBIN MORGAN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO (BNCDNC70B16H501S) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FISCON ROBERTO (FSCRRT62T28B563D) -controricorrenti- avverso DECRETO di TRIBUNALE PADOVA n.4313/2021 depositata il 16/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l