Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, representing Edildefino Idi Delfino Diego SAS, did not request a decision on the settlement offer, while the opposing party and heirs of Gaetano Valentino had previously submitted the proposal. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29772/2021 R.G. proposto da : GAETANO MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato GIOVINE FRANCAMARIA (GVNFNC89L58H224G) rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVINE PIETRO (GVNPTR56E03F158K) -ricorrente- contro FALLIMENTO EDILDELFINO IDI DELFINO DIEGO SAS, elettivamente domiciliato in REGGIO CALABRIA VIA CAIROLI 24 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato LAGANA' DEMETRIO (LGNDTR57P08H224Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro GAETANO VALENTINO, GAETANO CONCETTA, GAETANO GIUSEPPE, EREDI GAETANO DOMENICO, EREDI GAETANO GIORGIO, GAETANO MARIO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.687/2020 depositata il 28/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori