Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, AMCO Asset Management Company, filed a recourse against a bankruptcy decree but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver and extinguished the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the 40-day period for requesting a decision constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation judgment.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24811/2021 R.G. proposto da : AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, elettivamente domiciliato in MILANO via san gregorio, presso lo studio dell’avvocato PIACENTINI DAVIDE (PCNDVD65H12F205D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO COMINT SNC DI DE POLI MATTEO C., DE POLI MATTEO, CHERUBIN MORGAN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO (BNCDNC70B16H501S) rappresentato e difeso dall'avvocato FISCON ROBERTO (FSCRRT62T28B563D) -controricorrenti- avverso DECRETO di TRIBUNALE PADOVA n.4312/2021 depositata il 22/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le