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Decreto — n. 4723/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 4723/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the appeal court's decree extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Fermina Srl, filed a request for judgment definition but did not formally ask for the ruling within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request the decision within forty days of the notification of the proposal for judgment definition.

Parole chiave

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non-appeal judgment definition statutory period extinguishment of appeal litigation costs rinuncia al dibattimento orale condono delle spese procedurali spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32199/2021 R.G. proposto da : FERMINA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA (MNZNDR64T26I804V) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TONINELLI LUCA (TNNLCU63E29L781N), MACCAGNANI GIOVANNI (MCCGNN62C19L777E) -ricorrente- contro FINO 2 SECURITISATION SRL, FINO 2 SECUTISATION SRL E PER ESSA ALLA MANDATARIA DOVALUE SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VIGNOLA GIANFRANCO (VGNGFR65L12L781I) -controricorrenti- nonchè contro CAR DUE SRL IN LIQUIDAZIONE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONACCI STEFANO (NTNSFN56L30L781K) -controricorrente- nonchè contro FINO 2 SECURITISATION SRL, FINO 2 SECURITISATION SRL, CAR DUE SRL IN LIQUIDAZIONE, CAR DUE SRL IN LIQUIDAZIONE, FINO 2 SECUTISATION SRL E PER ESSA ALLA MANDATARIA DOVALUE SPAFINO 2 SECUTISATION SRL E PER ESSA ALLAMANDATARIA DOVALUE SPA -intimati- INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B), SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) -resistente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.609/2018 depositata il 22/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 20