Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Aquamarina Srl, filed a decree against Banca Nazionale del Lavoro and related parties but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, the appeal is deemed withdrawn and the cassation proceedings are extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14977/2019 R.G. proposto da : AQUAMARINA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 134, presso lo studio dell’avvocato TERRIBILE CRISTINA (TRRCST69E61H501B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.TEVERE A. DA BRESCIA 9-10, presso lo studio dell’avvocato FIORETTI ANDREA (FRTNDR60S17H501Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CURATELA DEL FALLIMENTO 20/2014 COSTRUZIONI PROGETTI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 2, presso lo studio dell’avvocato MATTIA ROSA (MTTRSO58P41L219E) rappresentato e difeso dall'avvocato SIMONETTI LUISELLA (SMNLLL66B41E202F) -controricorrente- nonchè contro BNL SPA -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE GROSSETO n.20/2014 depositata il 09/04/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli ac