Ordinanza — n. 4591/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.7447-2018 r.g. proposto da: Lo Studio Commerciale Civerchia-Stortoni, con sede in Ancona Via E. Toti n. 24 (Codice fiscale 00986170421), in persona dei due associati, Giovanni Stortoni e Fortunato Civerchia (Codice fiscale CVRFTN43S17A769W), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall’Avv. Paolo Bortoluzzi e dall’Avv. Clara Veneto (C.F. VNTCLR74R50G288D pec: avvocatoclaraveneto@pec.it) in forza di delega in calce al riscorso per Cassazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, via E.Q.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 390 c.p; Ordinanza — n. 4591/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Visconti n. 61. - ricorrente - contro FALLIMENTOSALUS S.R.L. – CASA DI CURA PRIVATA, con sede a Jesi (AN), in Via di Colle Onorato n. 2, C.F. e P.IVA 00156780421, in persona del Curatore Dott.ssa Sabrina Salati (C.F. SLTSRN67P67A271G), rappresentata e difesa dall’Avv. Gianpaolo Sicuro del Foro di Ancona (c.f. SCRGPL72H30F117B) ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo Studio dell’Avvocato Bianca Maria Caruso, sito in Via Cristoforo Colombo, 436, come da procura speciale in atti. - controricorrente - avverso il decreto n. 781/2018 emesso,nel procedimento di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.7447-2018 r.g. proposto da: Lo Studio Commerciale Civerchia-Stortoni, con sede in Ancona Via E. Toti n. 24 (Codice fiscale 00986170421), in persona dei due associati, Giovanni Stortoni e Fortunato Civerchia (Codice fiscale CVRFTN43S17A769W), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall’Avv. Paolo Bortoluzzi e dall’Avv. Clara Veneto (C.F. VNTCLR74R50G288D pec: avvocatoclaraveneto@pec.it) in forza di delega in calce al riscorso per Cassazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, via E.Q.
Visconti n. 61. - ricorrente - contro FALLIMENTOSALUS S.R.L. – CASA DI CURA PRIVATA, con sede a Jesi (AN), in Via di Colle Onorato n. 2, C.F. e P.IVA 00156780421, in persona del Curatore Dott.ssa Sabrina Salati (C.F. SLTSRN67P67A271G), rappresentata e difesa dall’Avv. Gianpaolo Sicuro del Foro di Ancona (c.f. SCRGPL72H30F117B) ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo Studio dell’Avvocato Bianca Maria Caruso, sito in Via Cristoforo Colombo, 436, come da procura speciale in atti. - controricorrente - avverso il decreto n. 781/2018 emesso,nel procedimento di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F.
R.g. 1396/2017,dal Tribunale di Ancona, II° Sez. pubblicato il 26.1.2018 e rubricato al numero di R.G. 7447/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/1/2024 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; RILEVATO E CONSIDERATO CHE -che lo studio commerciale Civerchia-Stortoni, in persona dei due associati, Giovanni Stortoni e Fortunato Civerchia, ha proposto ricorso principale per la cassazione del decreto n. 781/2018 emesso nel procedimento di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. rubricato al NRG 1396/2017 del Tribunale di Ancona, II° Sez., pubblicato il 26.1.2018, e comunicato il 29.1.2018, che aveva respinto l’opposizione e confermato l’esclusione del creditoinsinuato; - che veniva pertanto istaurato il presente giudizio , avente R.G. n. 7447/2018, con udienza di discussione del ricorso in Camera di Consiglio fissata, ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., per il giorno 16.1.2024; -che, con atto ritualmente notificato, la curatela del Fallimento SALUS Casa di Cura Privata s.r.l. ha proposto controricorso per la conferma del predetto decreto; - che le parti, medio tempore, hanno raggiunto un accordo transattivo ed hanno intesorinunciare, rispettivamente, al predetto ricorso e controricorso; -che in esecuzione del predetto accordo, in data 23 novembre 2023, lo studio commerciale Civerchia-Stortoni, in persona dei due associati Giovanni Stortoni e Fortunato Civerchia, depositava atto di rinuncia al ricorso per cassazione introduttivo del presente giudizio; -che, sempre in esecuzione del predetto accordo, a seguito del deposito del presente atto da parte del fallimento Salus s.r.l., il predetto studio commerciale Civerchia-Stortoni ha provveduto a sua volta ad accettare ex art. 390 c.p.c. la rinuncia al controricorso formalizzato dalla Curatela; -che si impone pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio. -che quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugna zione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosidi misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175;
Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071); P.Q.M.