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Ordinanza — n. 4588/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; no ruling on merits or costs required.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4588/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case on December 21, 2023. Lucio Fedele had initially sought privileged admission to the bankruptcy estate of Ambre Italia Srl for his liquidation fees, but the trial court rejected this request. Since the appellant voluntarily abandoned the litigation without opposition from the bankruptcy administrator, the court deemed no further ruling on the merits or costs was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 379 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: A cassation appeal withdrawn by the appellant before judgment results in the extinction of the proceedings without a substantive decision, and the special unified contribution rule does not apply to such withdrawals.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings bankruptcy admission privileged claim unified contribution ammortamento del prestito soddisfacimento del credito sovraindebitamento di società

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 379 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175
Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071
Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31314-2019 r.g. propostoda: LUCIO FEDELE (nato a nato a Napoli il 19.06.61 e residente in Verona, Via Pilo 8, CF: FDLLCU61C19F839R), assistito, rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Rosa del Foro di Verona, con studio in Verona, Viale Palladio 29/A, come da procura speciale a margine del ricorso. - ricorrente - contro FALLIMENTO AMBRE ITALIA Srl,in persona del suo legale rappresentante pro tempore il Curatore Dr.ssa Alessandra Ceresa, con sede in Verona, Via Duomo 15, Partita I.V.A. n. 0343456096. - intimato - avversoil decreto del Tribunale di Verona, in R.G. n. 5281/2019, depositat o in data11.9.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/1/2024 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore;RILEVATO E CONSIDERATO CHE 1Il Dr. Fedele depositava istanza di ammissione al passivo del FALLIMENTO AMBRE ITALIA Srl, in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis 2 C.C. per euro 189.008,67 (di cui € 108.512,04 per indennità fine incarico amministratore delegato, ed € 80.496,63 quale compenso liquidatore), oltre ad interessi e rivalutazione; per euro 89.333,33 per lo svolgimento dell’attività di liquidatore.

2. Il g.d. ed il Tribunale, in seguito alla proposta opposizione allo stato passivo del Dr. Fedele, respingevano la sua richiesta di ammissione al passivo. Avverso il provvedimento del Tribunale il ricorrente Lucio Fedele ha proposto ricorso per cassazione ed il FALLIMENTO AMBRE ITALIA Srl è rimasto contumace. L’Avv. Michele Rosa, in qualità di difensore e procuratore speciale del ricorrente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso con atto depositato in data 21 dicembre 2023. Si impone pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio. Non è necessaria alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, in mancanza di difese da parte delfallimento.

Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175;

Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).

P.Q.M.

dichiara estinto il