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Decreto — n. 4576/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4576/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4576/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7677/2023 R.G. proposto da : CARBONE SAVERIO, elettivamente domiciliato in TARANTO VIA LAZIO 90, presso lo studio dell’avvocato MAZZIA NICOLA (MZZNCL59H14L049Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro REVALUE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI ANTONIO PLANA, 4, presso lo studio dell’avvocato PANINI GABRIELE MARIA (PNNGRL74E14H501R) rappresentato e difeso dagli avvocati FERRECCHIA GENNARO (FRRGNR67M20I073R), SILVESTRI MASSIMILIANO (SLVMSM76A04E506E) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.394/2022 depositata il 23/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4576/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese obbligo di pagamento dazione in pagamento rispetto del termine dilazione di pagamento adempimento prima del termine

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7677/2023 R.G. proposto da : CARBONE SAVERIO, elettivamente domiciliato in TARANTO VIA LAZIO 90, presso lo studio dell’avvocato MAZZIA NICOLA (MZZNCL59H14L049Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro REVALUE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI ANTONIO PLANA, 4, presso lo studio dell’avvocato PANINI GABRIELE MARIA (PNNGRL74E14H501R) rappresentato e difeso dagli avvocati FERRECCHIA GENNARO (FRRGNR67M20I073R), SILVESTRI MASSIMILIANO (SLVMSM76A04E506E) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.394/2022 depositata il 23/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.