Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Laura Immobiliare S.r.l. and others, challenged a lower court judgment against Banca Monte dei Paschi di Siena and Amco Asset Management Company. The court ruled that the silence on the proposed settlement constituted a formal waiver under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13135/2023 R.G. proposto da : LAURA IMMOBILIARE S.R.L., PALMIGIANI LAURA, HI-G ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE, PALMIGIANI ANGELO, elettivamente domiciliati in LATINA PIAZZA DELLA LIBERTA' 21 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato FEVOLA GIUSEPPE (FVLGPP66C21F205J) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliato in LATINA VIA DEI PICENI 59, presso lo studio dell’avvocato CIRILLI FABIO (CRLFBA58L15E472R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DÈ CESTARI N. 34, presso lo studio dell’avvocato PEDRIZZI GIUSEPPE (PDRGPP72E27H703M) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.430/2023 depositata il 23/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, in via di solidarietà attiva, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori