Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Stellato Biagio, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, Poste Italiane SPA, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case definition within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment being declared extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5569/2023 R.G. proposto da : STELLATO BIAGIO, elettivamente domiciliato in CASERTA VIA ALCIDE DE GASPERI, 70 - DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PICARIELLO ROBERTO (PCRRRT54H09L083J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro POSTE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA UFFICIO LEGALE DI POSTE VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato MELE MARCO (MLEMRC61B01F839U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AGOSTO ANNAMARIA (GSTNMR70M66C352O) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETEREn.3109/2022depositata il 01/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.