Cassation appeal dismissed due to withdrawal after 40 days; judgment declared extinguished per art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed settlement. The appellant, Banca Popolare di Bari, did not respond to the settlement proposal, while the respondent, Di Gregorio, argued for the dismissal based on the statutory time limit. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: If a cassation appeal remains unaddressed for forty days after a settlement proposal is communicated, it is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13925/2023 R.G. proposto da : BANCA POPOLARE DI BARI SPA, elettivamente domiciliato in TERAMO VIA ANTICA CATTEDRALE, 30 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato GASPARRONI MARCO (GSPMRC62R30L103B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DI GREGORIO MARCO, elettivamente domiciliato in PESARO VIA ORAZIO FLACCO 41, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIARDINI (-) rappresentato e difeso dall'avvocato GIARDINI GIOVANNI LUCA (GRDGNN61P09G479F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.571/2023 depositata il 18/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge _______________, con distrazione in favore del difensore antistatario.