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Decreto — n. 4542/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 4542/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case closure. The appellant, represented by a lawyer in Cardito, did not respond to the closure proposal sent by the lower court, while the respondent and third party argued for the dismissal based on this procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal of case closure within 40 days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the appellant bearing the costs.

Parole chiave

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procedural extinction failure to request decision 40-day period deemed withdrawal case closure proposal Civil Procedure Code costs allocation valore litigioso

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17718/2023 R.G. proposto da : PRODOTTI CONSERVATI DI DELLA PORTA SIMONE C. S.A.S., FIN.ATT. S.R.L., ATTIANESE GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in CARDITO (NA) VIA C. BATTISTI 24 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato RICCIO BIAGIO (RCCBGI64S08B759D) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AMCO ASSET MANAGMENT COMPANY S.P.A., elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA MIGUEL CERVANTES 55/5 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato FERRARA ANTONIO (FRRNTN75H21F839L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro MONTE DEI PASCHI DI SIENA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.685/2023 depositata il 24/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg