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Decreto — n. 4533/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal for case termination within forty days.

Numero d'incarto Decreto — n. 4533/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory forty-day period. The appellant, Giuseppe Accetta, had filed a challenge against a second-instance judgment involving the Strano family but did not act on the court's offer to settle the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to continue the litigation under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal case definition proposal forty day period extinction of proceedings Civil Procedure Code fatture impagate intimazione di pagamento mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
SNC -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.2110/2022 depositata il 14/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
SNC -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.2110/2022 depositata il 14/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10642/2023 R.G. proposto da : ACCETTA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in CALTAGIRONE VIA PASCOLI 6, presso lo studio dell’avvocato DI DIO LA LEGGE CATENO (DDLCTN77B07H805T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro F.LLI STRANO DI STRANO MARIANO E MARIA T. SNC -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.2110/2022 depositata il 14/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così dec