Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Orlandi Silvio, filed a decree against Amco Asset Management Company and Ambra SPV SRL, but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant after the court proposes a definition of the case within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9515/2023 R.G. proposto da : ORLANDI SILVIO, elettivamente domiciliato in FIRENZE PIAZZA TOMMASO ALVA EDISON N. 4, presso lo studio dell’avvocato ORLANDI SILVIO (RLNSLV59R12D612M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell’avvocato BARONI MARTA (BRNMRT67M44G388N) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE BIASE MARIO (DBSMRA49R26D612D) -controricorrente- nonchécontro AMBRA SPV SRL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.150/2023 depositata il 23/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di