Italian Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Perricone Franco, filed a recourse against a lower court judgment but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing parties' legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8442/2023 R.G. proposto da : PERRICONE FRANCO, elettivamente domiciliato in TRAPANI G. MARIA COTTONE N. 1, presso lo studio dell’avvocato ARDAGNA IGNAZIO (RDGGNZ75R05D423L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCO BPM SOCIETÀ PER AZIONI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO, 8, presso lo studio dell’avvocato SCARANTINO EMILIANO (SCRMLN81M28C351U) rappresentato e difeso dall'avvocato MONTEROSSO TITO (MNTTTI62P05C351D) -controricorrente- nonchécontro MARATHON SPV SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO, 8, presso lo studio dell’avvocato SCARANTINO EMILIANO (SCRMLN81M28C351U) rappresentato e difeso dall'avvocato MONTEROSSO TITO (MNTTTI62P05C351D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.172/2023 depositata il 27/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, in via di solidarietà attiva, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d