Cassation appeal dismissed due to lack of special power of attorney and procedural standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the formal appellant, Cerved Credit Management Bank S.p.A., lacked the specific special power of attorney required to represent Juliet S.p.A. The underlying facts involve a dispute over secured credit claims in a bankruptcy proceeding where the lower court had already rejected the creditor's opposition. The court ruled that the mismatch between the procurator granting the mandate and the entity filing the appeal violated Article 365 of the Civil Procedure Code, necessitating dismissal without a merits analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365 c.p.c.; The appeal is inadmissible when the formal appellant lacks the special power of attorney required to represent the actual party, as the mandate must be explicitly conferred by the principal for whom the party acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16397/2022r.g. proposto da: CERVED CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A.(quale procuratrice speciale di JULIETS.P.A., che, a sua volta, dichiara di agire , “ ai fini del presente atto , non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di SIENA NPL 2018 S.R.L.”),con sede in San Donato Milanese , alla Via dell’Unione Europea n. 6/A, in persona della procuratrice speciale Avv. Antonella Ragone, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dagli Avvocati Marco Pesenti e Giuseppe Caputi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Po n. 12. - r icorrent e - contro FALLIMENTO GAVINI C.M.G.
S.R.L. con socio unico. - intimato - avverso il decreto, n. cron. 1352/2022, del TRIBUNALE DI ROMA,pubblicato il giorno 19/05/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13/02/2024dal Consigliere dott. Eduardo Campese. FATTI DI CAUSA 1.Siena NPL 2018 s.r.l., a mezzo della sua procuratrice speciale Juliet s.p.a., a sua volta rappresentata daCerved Credit Management s.p.a., chiese l’ammissione al passivo del fallimento Gavini GCM s.r.l. a socio unico per i seguenti importi: i) € 13.319,35, in chirografo, derivante da finanziamento n. 741677475, acceso dalla indicata società in bonis presso la filiale di Roma, agenzia n. 75, della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e poi da quest’ultima ceduto a Siena NPL 2018 s.r.l.; ii) € 83.665,15, in via privilegiata pignoratizia, derivante da finanziamento n. 3566171, acceso dalla medesima società in bonispresso la stessa filiale della menzionata banca ed oggetto di analoga cessione, garantito da pegno. 1.1.
Il giudice delegato, su conformi conclusioni del curatore, ammise i suddetti crediti in via chirografaria, non riconoscendo l’invocato privilegio pignoratizio sulla somma di € 83.665,15 attesa la ritenuta carenza di data certa opponibile alla procedura, exart. 2704 cod. civ., del contratto di pegno e considerato, altresì, che la pretesa garanzia non poteva comunque essere esercitata sia in relazione alle previsione di cui al d.lgs. n. 170 del 2004, richiamato nel contratto costitutivo della stessa, sia con riferimento all’art. 53 l.fall..
2. Pronunciando sull’opposizione promossa avverso tale decisione, exart.98 l.fall., “Nell’interesse di JULIET S.P.A. […], Società che agisce ai fini del presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di SIENA NPL 2018 S.R.L., […], e per essa CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A.”, l’adito Tribunale di Roma la rigettò con decreto del 19 maggio 2022, n. 1352, reso nel contraddittorio con il fallimento predetto. 2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale osservò che, «Nel caso di specie, Siena NPL 2018 s.r.l., al fine di dimostrare l’anteriorità della costituzione del pegno rispetto alla data della dichiarazione di fallimento, ha allegato il relativo contratto, cui sarebbe stato apposto il timbro postale in data 23.07.2014.
Sul punto si rileva che la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che il timbro postale può essere considerato un fatto idoneo a stabilire la data certa del documento, ma solo nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro ovvero qualora il timbro sia apposto direttamente sulla carta che contiene la scrittura e non sulla busta o sull’involucro (Cass. n. 13920/2020, n. 23281/2017). In tale prospettiva, nella specie, non risulta alcun collegamento tra il contratto di pegno e il foglio recante il timbro postale, anche laddove quest’ultimo fosse stato apposto sul retro, considerato che la scrittura, stesa esclusivamente e per intero sull’altra facciata, sarebbe comunque suscettibile di formazione in un momento diverso e successivo rispetto a quello dell’apposizione del timbro postale.
Parimenti, alcun rilievo può essere attribuito alla produzione degli estratti del conto corrente n. 201407, il cui saldo è vincolato a titolo di pegno […], trattandosi di scritture private non aventi data certa e non potendosi quindi desumere con certezza l’anteriorità della formazione del documento. Alla luce di quanto sopra osservato, la domanda della ricorrente deve essere disattesa, e ciò anche indipendentemente dall’esame delle ulteriori questioni sollevate, che restano assorbite».
3. Per la cassazione di questo decreto è stato proposto ricorso, «Nell’interesse di Juliet s.p.a., […], società che agisce ai fini del presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di Siena NPL 2018 s.r.l., […], e per essa Cerved Credit Management s.p.a.», affidato ad un motivo, illustrato anche da memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.. Il fallimento Gavini GCM s.r.l. a socio unico non ha svolto difese in questa sede. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.L’unico formulato motivo di ricorso, rubricato «Falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in ordine al concetto di data certa di cui all’art. 2704 c.c.», contesta al tribunale di avere erroneamente ritenuto carente di data certa opponibile al fallimento il contratto di pegno prodotto dalla opponente a sostegno della ivi ribadita richiesta di collocazione del già ammesso credito di € 83.665,15 in via privilegiata pignoratizia al passivo del fallimento opposto.
Richiamato il principio sancito da Cass. n. 3046 del 2018, si sostiene che, «Nel caso di specie, Siena NPL 2018 s.r.l. ha ampiamente dimostrato che il contratto di pegno è stato stipulato in data 23 luglio 2014 (peraltro data coincidente con quella indicata sul timbro postale) e, pertanto, indiscutibilmente in data anteriore alla dichiarazione di fallimento della Gavini CMG s.r.l.. A ciò si aggiunga che il contratto di pegno in questione è stato stipulato contestualmente al contratto di conto corrente n. 201407, in ragione della sua natura di strumento di garanzia patrimoniale del credito derivante dal finanziamento n. 3566171.
Sono stati, peraltro, depositati anche gli estratti conto capitali e scalari integrali del conto corrente n. 201407, il cui saldo è stato vincolato a titolo di pegno del rapporto di finanziamento. Anche tale ulteriore documentazione, dunque, è assolutamente idonea a provare “aliunde” la data certa anteriore del contratto di pegno rispetto alla declaratoria di fallimento dell'odierna resistente. […]»..
2. In via pregiudiziale rispetto allo scrutinio deldescritto motiv o , ritiene il Collegio che l’odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché redatto d a difensor i priv i di procura speciale riconducibile alla parte ricorrente. 2.1. Invero, nell’epigrafe di tale atto si legge che esso è promosso «Nell’interesse di Juliet s.p.a., […], Società che agisce ai fini del presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di Siena NPL 2018 s.r.l., […], e per essa Cerved Credit Management s.p.a.». Alla successiva pagina 2, poi, viene «dato atto che:
A. Siena NPL 2018 S.r.l. è l’attuale titolare del credito così come cedutole dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. […], in forza del contratto di cessione dei crediti stipulato il data 20 dicembre 2017 di cui all’avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell’art. 58 T.U.B.,nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del23-12-2017 –Parte Seconda, n. 151 […]; B. Juliet s.p.a., giusta procura del 31/08/2018 al rogito Dott. Nicola Atlante, Notaio in Roma (Rep. 57298/Racc. 29003) è stata incaricata da Siena NPL 2018 S.R.L. di porrein essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimento e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell’attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero di crediti e/o diritti ad essi collegati con ogni più ampia facoltà, così come meglio specificato nella predetta procura;
C. Juliet s.p.a., in forza dei poteri conferitile sulla base della predetta procura, ha nominato sua procuratrice speciale Cerved Credit Managementt Bank, […], giusta procura speciale del 12/03/2019 a rogito Dott.ssa Annalisa Angelini, Notaio in San Donato Milanese (MI), registrata in data 13/03/2019 (Rep. 548/Racc. 396)». 2.1.1. È innegabile, dunque, che, in questa sede, parte ricorrente formale deve essere considerata Cerved Credit Management Bank s.p.a. (sebbene nella qualità di procuratrice speciale di Juliet s.p.a.), sicché ad essa spettava di conferire la procura speciale ad litem, exart. 365 cod. proc. civ., – i ntesa come negozio processuale attributivo dello ius postulandi, come tale diversa, evidentemente, dalla procura che attribuisca i l potere rappresentativo , di natura sostanziale,in ordine al rapporto dedotto in giudizio – al difensore al fine di agire in questa sede di legittimità. 2.1.2.
La procura speciale allegata al ricorso in esame, conferita, in data 20 giugno 2022, ha il seguente tenore letterale: « SIENA NPL 2018 S.r.l., società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi dell'art. Legge n. 130 del 30 aprile 1999, […], e per essa la JULIET S.p.A., con sede legale in Siena, Strada Statale 73 Levante, […], nella suaqualità di procuratore con rappresentanza, giusta procura speciale con atto a rogito Notaio Nicola Atlante di Roma in data 31.08.2018, Rep. n. 57298 —Racc. n. 29003, registrato a Roma 5 il 04.09.2018 al n.12057 serie 1T, che si produce, cheagisce in persona del Procuratore Speciale, Avv.
Ragone Antonella […] , giusta procura speciale conferita con atto in autentica per Notaio Avv. Elio Bergamo del2/08/2018 (Repertorio n. 18551 - Raccolta n. 8971), il quale delega l'Avv. Marco Pesenti del Foro di Milano […] e l'Avv.Giuseppe Caputi del Foro di Roma […] a rappresenta r la e difenderla nel presente Giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione[…]. A tal fine conferisce ai predetti legali ogni e più ampia facoltà di legge, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle di farsi sostituire in udienza, transigere, nominate sostituti, con mandato a notificare e depositare il suesteso RICORSO PER CASSAZIONE da promuoversi avverso il decreto emesso in data 11.05.2022 e pubblicato in data 20.05.2022, emesso dal Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare nell’ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo recante R.G. n. 10051/2020[…]».
La stessa, inoltre,reca la sottoscrizione dell’Avv. Antonella Ragone, “Per Juliet s.p.a.”, con la relativa autentica da parte dei difensori ivi nominati. 2.3. È palese, pertanto, la non corrispondenza tra il soggetto (Juliet s.p.a.) conferente la descritta procura speciale ad litem in data 20 giugno 2022 e la parte (Cerved Credit Management Bank s.p.a.) oggi formalmente ricorrente, da ciò non potendo che conseguire, ex art. 365 cod. proc. civ., l’inammissibilità dell’odierno ricorso.
3. Non vi è necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il fallimento Gavini GCM s.r.l. a socio unico rimasto solo intimato. 3.1. Deve darsi atto, infine, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, ad opera dei difensoridella parte ricorrente , Avv.ti Marco Pesenti e Giuseppe Caputi (avendo essi agito in totale carenza di procura conferitagli da Cerved Credit Management Bank s.p.a., e non con procura speciale di quest’ultima, benché invalida.
Cfr. Cass.n. 34628 del 2021; Cass. n. 14474 del 2019; Cass. n. 13055 del 2018; Cass., SU., n. 10706 del 2006) - che hanno proposto l’impugnazione e d a i qual i devono imputarsi le ulteriori conseguenze della riscontrata inammissibilità (cfr. Cass. nn. 27847 e 16225 del 2022) – in sol i do tra loro , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PER QUESTI MOTIVILaCorte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dei difensoridella parte formalmente ricorrente, Avv.ti Marco Pesenti e Giuseppe Caputi, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ric