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Decreto — n. 4491/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4491/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4491/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7173/2023 R.G. proposto da : BERNABEO DARIO, elettivamente domiciliato in LATINA PIAZZA DELLLA LIBERTA' N. 21 - DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato FEVOLA GIUSEPPE (FVLGPP66C21F205J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FINO 2 SECURITISATION SRL, DOVALUE SPA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRISTOFORO COLOMBO 177, presso lo studio dell’avvocato RANCHINO MICHELE (RNCMHL50B23H501E) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.7810/2022 depositata il 01/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4491/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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ripetibili condono delle spese procedurali calcolo e tasso di rimborso spese susseguenti accollo delle spese spese di assistenza

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7173/2023 R.G. proposto da : BERNABEO DARIO, elettivamente domiciliato in LATINA PIAZZA DELLLA LIBERTA' N. 21 - DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato FEVOLA GIUSEPPE (FVLGPP66C21F205J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FINO 2 SECURITISATION SRL, DOVALUE SPA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRISTOFORO COLOMBO 177, presso lo studio dell’avvocato RANCHINO MICHELE (RNCMHL50B23H501E) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.7810/2022 depositata il 01/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.