Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Gli Ulivi Srl, filed a challenge against a lower court judgment but remained silent after the deadline for requesting the court's ruling passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the expiration of the forty-day period for requesting the decision of the cassation appeal constitutes a formal renunciation, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9066/2023 R.G. proposto da : GLI ULIVI SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GAUDENZI GIOVANNA (GDNGNN65T49G479X), ANDRUCCIOLI SILVIA (NDRSLV70A56H294M) -ricorrente- contro RIVIERA BANCA CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E GRADARA SOC COOP, elettivamente domiciliato in Cattolica Piazza Mercato n. 20, presso lo studio dell’avvocato GUALTIERI MAURO (GLTMRA69B12A944U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.1283/2022 depositata il 11/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.