Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties were Gli Stefani and Fino Securities, with the appellant's counsel remaining silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.422/2023 R.G. proposto da : DEGLI STEFANI GIANLUCA, DEGLI STEFANI ENNIO, DEGLI STEFANI MONICA, elettivamente domiciliati in LATINA PIAZZA DELLA LIBERTA', presso lo studio dell’avvocato FEVOLA GIUSEPPE (FVLGPP66C21F205J) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro FINO 2 SECURITISATION SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARMINE DE SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato PICONE CARMINE (PCNCMN76E16E958Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6282/2022 depositata il 07/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. C