Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of definition. The appellant, Giannarelli Angela, did not act within the timeframe required by law, while the respondent, Intesa Sanpaolo S.p.A., contended for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and the proceedings terminated, awarding the respondent the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: If the appellant fails to request the decision of the cassation appeal within forty days from the communication of the proposal of definition, the appeal is deemed renounced and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5927/2023 R.G. proposto da : GIANNARELLI ANGELA, elettivamente domiciliato in MASSA VIA B CROCE N 6, presso lo studio dell’avvocato CELI FRANCESCO (CLEFNC58E22L833Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO S.P.A. (INCORPORANTE PER FUSIONE LA UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.), elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DI TORRE ARGENTINA N. 11, presso lo studio dell’avvocato MARTELLA DARIO (MRTDRA63M07H501D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, CLAPIER ROSITA, MANFREDI ROBERTO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.1165/2022 depositata il 08/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di