Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, represented by Lombardo, did not act within the timeframe, while the respondent, Intesa Sanpaolo, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5196/2023 R.G. proposto da : CAMPARI AMELIA, CARRATÙ UMBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CASILINA,394 SC/A INT/1, presso lo studio dell’avvocato CORAPI SALVATORE (CRPSVT79E31C352Z) rappresentati e difesi dall'avvocato LOMBARDO GIUSEPPE (LMBGPP73M28H264W) -ricorrente- contro BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI, 74, presso lo studio dell’avvocato MIGLIORE ANDREA (MGLNDR69P29F839H) rappresentato e difeso dall'avvocato CORSI GIULIA (CRSGLI70A56D612K) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3137/2022 depositata il 06/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.