Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case definition. The appellant, representing a sole proprietorship, did not act to preserve the right to have the case heard by the supreme court. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case definition within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7899/2023 R.G. proposto da : SOCIETA' KING DI ROCCHIO IVO C. SNC, elettivamente domiciliato in Isernia Via XXIV Maggio, 86/A, presso lo studio dell’avvocato CICERONE ROBERTO (CCRRRT71R03I682Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ICCREA BANCA IMPRESA SPA, elettivamente domiciliato in Salerno Corso Vittorio Emanuele n.193, presso lo studio dell’avvocato BORZA FRANCESCO (BRZFNC53S26A674N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro BCC GESTIONE CREDITI - SOCIETA' PER LA GESTIONE DEI CREDITI SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1999/2022 depositata il 10/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg