Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, IFIS NPL Investing SpA, did not respond to the court's proposal for case termination, while the respondents, Benatelli Silla and the Zaccarin family, argued for the dismissal of their appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case termination within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3294/2023 R.G. proposto da : IFIS NPL INVESTING SPA, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato VANDINI MARINA (VNDMRN78D48H199Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BENATELLI SILLA, elettivamente domiciliato in PORDENONE VIA CAVALLOTTI 1, presso lo studio dell’avvocato MALATTIA CESARE (MLTCSR71D30G888Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro ZACCARIN GIANLUIGI, ZACCARIN MARA, elettivamente domiciliati in PORDENONE VIA CAVALLOTTI 1, presso lo studio dell’avvocato MALATTIA CESARE (MLTCSR71D30G888Z) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n.414/2022 depositata il 03/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, in via di solidarietà attiva, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l