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Ordinanza — n. 4442/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding creditor vote validity in bankruptcy composition agreement homology.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4442/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Nicolette Ballanti's appeal against a lower court's rejection of a bankruptcy composition agreement homology. The appellant argued that the bank's legal office lacked proper authority to vote, citing the company's bylaws, while the court found the bank's subsequent ratification of the vote in the objection proceedings sufficient. The court ruled that the vote was valid as a unilateral negotiable act subject to post-hoc ratification, rejecting the formalistic requirement for a specific power of attorney.

Regesto Legislator

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Art. 77 c.p.c.; Art. 11, comma 1°, L. n. 3/2012: The vote expressed by a bank's legal office in a bankruptcy composition agreement is valid if ratified subsequently, as it constitutes a unilateral negotiable act where the court assesses the creditor's intent rather than strict formal mandates.

Parole chiave

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bankruptcy composition agreement creditor vote validity homology rejection unilateral negotiable act post-hoc ratification legal office authority substantive over formal credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 77 c.p.c.
Art. 11, comma 1°, L. n. 3/2012
2.1 Come noto, la ricorribilità per cassazione a norma dell’art. 111, comma 7, Cost.
Art. 174 L. Fall.
Fall., art. 174, prevede positivamente solo per il creditore che intenda farsi fisicamente rappresentare in adunanza, come si evince dalla maggiore semplicità di manifestazione e rappresentanza cui rimandano le molteplici ed equipollenti previsioni della L.
Art. 178, comma 4 L. Fall.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corterigetta il ricorso ; c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano, in favore della parte costituita, in complessive € 3.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
artt. 77 c.p
Il collegio con ordinanza interlocutoria ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Valentino Ballanti e Loretta Scipioni RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il motivo del ricorso denuncia violazione ed erronea interpretazione degli artt. 77 c.p.c.
art. 111 Cost
2.1 Come noto, la ricorribilità per cassazione a norma dell’art. 111, comma 7, Cost.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr 17739/2022 proposto da Ballanti Nicolette , elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Lungotevere Flaminio 28, presso lo studio dell’Avv. Paolo Melchionna rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall’avvocato Norberto Ventolini; - ricorrente - contro PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.p.A., non in proprio ma nella qualità di mandataria di Siena NPL 2018 S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi n. 72 , rappresentata e difesa dall’avv. Davide Pirrottina; controricorrente Banca di Credito Cooperativo di Roma, Prelios Credit Solution s.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Comune di Tarquinia, UBI Banca ora Banca Intesa San Paolo, Agenzia delle entrate-riscossione, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, Valentino Ballanti e Loretta Scipioni; intimati avverso il decreto di cui al procedimento R.G. nr. 4188/2021 pronunciato in data 31/3-27/4/2022 dal Tribunale di Civitavecchia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024 dal cons. Cosmo Crolla.

FATTI DI CAUSA 1 Con decreto del 31/3-27/4/2022 il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato il reclamo proposto da Valentino Ballanti, Nicolette Ballanti e Loretta Scipioni avverso l’ordinanza del locale Tribunale in persona del Giudice Monocratico, di rigetto della richiesta di omologazione dell’accordo di composizione della crisi nel procedimento avente n. 8/2021 A.R. 1.1. Rilevava il Tribunale che l’accordo di composizione della crisi non era stato omologato in ragione del voto negativo espresso dai creditori ipotecari Siena Npl 2018 e BCC di Roma, con conseguente mancato raggiungimento delle percentuali di cui all’art. 11, comma 2, legge 3 del 2012 necessarie per l’omologa dell’accordo. 1.2 Evidenziavano i giudici circondariali che, contrariamente a quanto denunciato dalla reclamante con specifico motivo di impugnazione, il voto negativo espresso da BCC di Roma, reso dall’ufficio contezioso della società, era da considerare valido in quanto idoneo ad esprimere la volontà della banca. 1.1 Ballanti Nicolette ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria, PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.p.A.,ha svolto difese mediante controricorso mentre tutti gli altri intimati non hanno svolto difese.

Il collegio con ordinanza interlocutoria ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Valentino Ballanti e Loretta Scipioni RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il motivo del ricorso denuncia violazione ed erronea interpretazione degli artt. 77 c.p.c. e 11, comma 1°, l. n. 3/2012; il ricorrente sostiene, in sintesi, che la legittimazione rappresentativa non poteva ritenersi sussistere in capo all’«ufficio legale contenzioso » della banca; rileva che era stata prodotta in giudizio una copia dello statuto sociale dell’istituto di credito il quale prevedeva che la rappresentanza della stessa competesse al presidente del consiglio di amministrazione dell’ente; osserva che, qualora il potere di rappresentanza derivi da un atto non soggetto a pubblicità legale e non conoscibile a terzi, sussiste l’onere di fornire la prova di tale potere di rappresentanza e delle modalità di conferimento dello stesso. 2 Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla controricorrente sul presupposto della inidoneità dell’impugnato provvedimento ad incidere sui diritti soggettivi. 2.1 Come noto, la ricorribilità per cassazione a norma dell’art. 111, comma 7, Cost. (che, pur contemplando formalmente il ricorso per cassazione avverso le “sentenze”, integra pacificamente un rimedio applicabile ad ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di ordinanza o decreto) postula la verifica che il provvedimento impugnato sia congiuntamente dotato dei caratteri della decisorietà e definitività (Cass. n. 22797/2023).

Con specifico riguardo alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla legge n. 3 del 2012 (e successive modificazioni), questa Corte, alla luce dei richiamati principi, ha più volte affermato l’ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. tutte le volte in cui il provvedimento impugnato rivesta i caratteri della decisorietà e definitività, in quanto idoneo ad incidere su diritti soggettivi, regolamentando in modo incontrovertibile lo stato di sovraindebitamento. In particolare, i caratteri della decisorietà e definitività sono stati rinvenuti, non solo nelle ipotesi di ricorso avverso i provvedimenti di contenuto latamente omologatorio – come nel caso di accoglimento del reclamo contro il rigetto della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Cass. n. 35976/2022), nonché di rigetto del reclamo contro l’omologazione dell’accordo di composizione o del piano del consumatore (Cass. n. 30948/2021) e infine di accoglimento del reclamo contro l’omologazione del piano del consumatore (Cass. n. 10095/2019, a superamento di Cass. n. 19117/ 2017) – ma anche nel caso di rigetto del reclamo contro il diniego di omologa (Cass. n. 28013 /2022 e Cass. n. 4451/ 2018, con riguardo al piano del consumatore;

Cass. n. 17391/2020). Al contrario, i caratteri della decisorietà e definitività non sono stati riscontrati nel provvedimento di rigetto del reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Cass. n. 27301 del 2022; Cass. n. 4500 del 2018; Cass. n. 20917 del 2017; Cass. n. 1869 del 2016; Cass. n. 6516 del 2017), ovvero nel decreto del tribunale che abbia dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Cass. n. 30534 del 2018) trattandosi di casi in cui la domanda può essere riproposta.

Alla luce dei criteri sopra richiamati, deve ritenersi che anche il provvedimento impugnato in questa sede, con cui il tribunale in composizione collegiale ha dichiarato inammissibile il reclamo contro il provvedimento che reca l’omologazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, risulti munito dei caratteri della decisività e definitività e sia, perciò, suscettibile di controllo in virtù di ricorso ex art. 111 Cost. 3 Il motivo è, comunque, infondato. 3.1 Gli artt.11 e 12 L. 3/2012 non prevedono alcun formalismo, né modalità particolari di espressione del voto negativo, mentre sul voto positivo (“consenso alla proposta”) l’art.11 co.1 indica forme varie,tra cui telegramma, raccomandata a.r., telefax o PEC; vigono pertanto, in materia , ampia deformalizzazione, prevalenza del principio della sostanza sulla forma, implicita ratificabilità del voto anche ex postdopo la sua espressione comunque avvenuta. 3.2 Del resto la giurisprudenza che si è formata sulla “procedura maggiore” del concordato preventivo ha ripetutamente enunciato i principi di "favor dell'ordinamento verso la responsabile partecipazione al procedimento da parte dei creditori" - in base ai quali:

“i) la manifestazione di voto è atto negoziale unilaterale, suscettibile di ratifica, la cui effettiva provenienza costituisce un accertamento in fatto riservato al giudice di merito; ii) "è infondato l'assunto per cui esso richiederebbe le forme del mandato, secondo la regola di rilascio preventivo della procura che invece la L. Fall., art. 174, prevede positivamente solo per il creditore che intenda farsi fisicamente rappresentare in adunanza, come si evince dalla maggiore semplicità di manifestazione e rappresentanza cui rimandano le molteplici ed equipollenti previsioni della L. fall., art.178, comma 4": iii) il voto espresso nel concordato "appare ascrivibile alla categoria degli atti negoziali unilaterali, oggetto in ogni caso di possibile ratifica ad opera delle società bancarie interessate creditrici (ammesse al voto stesso) e per quanto esse, nella specie, non tempestivamente autrici di rispettiva manifestazione secondo criteri di completezza originaria"; iv) l'esigenza del "mandato speciale risponde al fatto che quella prevista dalla L.

Fall., art. 174, è un'adunanza dotata di un raggio di funzioni ampio e articolato: per nulla esaurito, cioè, dal mero svolgimento dell'incombente della manifestazione del voto" (Cass.15620/2022, 20622/2021, 1518/2021 e 2495/2017). 3.4 Nel caso in esame si è al cospetto di un accertamento in fatto, non contestato nel ricorso, e comunque non sindacabile in questa sede, circa la preposizione dell’Ufficio legale della Banca, unità inserita nell’organizzazione della società, alla gestione degli affari contenziosi e legali con potere rappresentativo sostanziale che impegna, in quel determinato settore, la responsabilità dell'impresa indipendentemente dal conferimento di specifiche procure, essendo il potere rappresentativo un effetto naturale della sua collocazione nell'ambito dell'impresa. 3.5 La BCC, d’altronde, lungi dal dolersi di qualsivoglia carenza del potere rappresentativo della propria unità operativa che ha espresso il voto, risulta essersi costituita nel giudizio di reclamo avverso il provvedimento di omologa difendendo il voto negativo e così ratificando l’operato dell’Ufficio legale. 4 Ne consegue il rigetto del ricorso. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso ; c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano, in favore della parte costituita, in complessive € 3.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore i