Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Travaglini, did not act to preserve the right to a ruling after the proposal for case closure was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of the right to proceed, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case closure within 40 days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20101/2022 R.G. proposto da : TRAVAGLINI ANTONIO, elettivamente domiciliato in CHIETI ORTONA N. 13, presso lo studio dell’avvocato IEZZI EMANUELE (ZZIMNL73C31E243C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FASOLI GIUSTINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVORNO 20, presso lo studio dell’avvocato MARTINO DOMENICO (MRTDNC72T29H501U) rappresentato e difeso dall'avvocato DI TIZIO GIANLUIGI (DTZGLG75E28C632M) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.65/2022 depositata il 18/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.