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Decreto — n. 4423/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 4423/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of case closure. The parties argued over the validity of the appeal, but the court focused strictly on the procedural lapse. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant does not request a decision within forty days of the proposal of case closure.

Parole chiave

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procedural extinction failure to request decision forty-day period case closure proposal litigation costs allocation correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11100/2022 R.G. proposto da : MERAFINA CARLO, MANDRACCHIA ELEONORA, elettivamente domiciliati in presso lo studio dell’avvocato TEDESCHI FRANCESCO (TDSFNC59H06C740E) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE B. BUOZZI N.77, presso lo studio dell’avvocato TORNABUONI FILIPPO (TRNFPP66R12H501Z) rappresentato e difeso dagli avvocati MARANO' ROBERTA (MRNRRT66L46L049Y), PIACENTE ROBERTA (PCNRRT68L58A662Q) -controricorrente- nonchécontro LUZZATTI POP NPLS 2021 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIO VENETO, 108, presso lo studio dell’avvocato MALIZIA ROBERTO (MLZRRT71D28H501G) che lo rappresenta e difende, quale cessionaria in blocco -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.227/2022 depositata il 10/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, in via di solidarietà attiva, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori