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Ordinanza — n. 4396/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to late general power of attorney lacking specific reference to the contested judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4396/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the power of attorney authorizing the lawyer was issued before the contested judgment and lacked specific reference to it. The appellant argued for the admissibility of the general mandate, but the Court emphasized that such documents must be special and dated after the decision to be challenged. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the strict procedural requirements for initiating a cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; A power of attorney for a cassation appeal must be special and dated after the contested judgment; a general mandate issued prior to the decision is invalid and renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility power of attorney requirements special mandate necessity timing of legal representation procedural invalidity rules dichiarazione di esecutività diseredazione di un insolvente revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

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Art. 365 cod. proc. civ.
È noto, infatti, che la procura per il ricorso in cassazione deve avere, ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., carattere speciale, dovendo riguardare il particolare giudizio di legittimità sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
nonché 3, 24 e 111 Costituzione –Violazione dell’art. 1832 c.c.
art. 647 c.p
Il giudice delegato, su conformi conclusioni del curatore, respinse l’istanza, rilevando che “il creditore istante ha prodotto, nel termine assegnato, il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
art. 624 c.p
Osservò, infatti, ed innanzitutto, che «l’ordinanza del giudice dell’esecuzione richiamata dall’opponente reca una pronuncia di natura cautelare, e segnatamente inerente l’anticipazione degli effetti dell’opposizione tramite la sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c.
art. 2909 c.c
in relazione all’art. 2909 c.c., all'art.324 c.p.c.
art. 1832 c.c
nonché 3, 24 e 111 Costituzione –Violazione dell’art. 1832 c.c.
art. 2697 c.c
in relazione all’art. 2697 c.c.
art. 365 cod. proc. civ
È noto, infatti, che la procura per il ricorso in cassazione deve avere, ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., carattere speciale, dovendo riguardare il particolare giudizio di legittimità sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 27724 del 2005
Cass., n. 27724 del 2005).
Cass. n. 7611 del 1997
Cass. n. 7611 del 1997; Cass.
Cass. n. 27012 del 2005
7611 del 1997; Cass. n. 27012 del 2005).
Cass., SU, n. 2636 del 2009
Cass., SU, n. 2636 del 2009; Cass., SU, n.
Cass., SU, n. 10266 del 2018
2636 del 2009; Cass., SU, n. 10266 del 2018), dai quali non v'è ragione di discostarsi e che, pertanto, vanno ribaditi.
Cass., SU, n. 24245 del 2015
Cass., SU, n. 15279 del 2017
Cass., SU, n. 4315 del 2020
15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art.
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Testo completo

e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20070/2016r.g. proposto da: DOBANK S.P.A. (nuova denominazione assunta da UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. ) , quale mandataria di U NICREDIT S.P.A. , con sede in Verona, alla Piazzetta Monte n. 1 , rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti conferita con atto per Notar Maurizio Marino il 3 novembre 2011, rep. n. 69085 e racc. n. 19524, dall’AvvocatoGiovanni Tonini, con studio in Piacenza, al Corso Vittorio Emanuele II n. 36. - r icorrent e - contro FALLIMENTO MARAZZI MICHELE. - intimato - avverso il decreto, n. cron. 3350 /201 6 , del TRIBUNALE DI CREMONA , pubblicatoil giorno 28/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13/02/2024dal Consigliere dott.

Eduardo Campese.FATTI DI CAUSA 1.Unicredit s.p.a. chiese l’ammissione al passivo del fallimento Marazzi Michele, in via privilegiata ipotecaria, per l’importo di € 106.310,01, oltre interessi, giusta un decreto ingiuntivo (n. 8953/13 ing. - n. 2477/13 cron.) dalla stessa ottenuto dal Tribunale di Cremona, contro il Marassi in bonis, il 26 agosto 2103, munito di clausola di provvisoria esecuzione, divenuto definitivo perché non opposto ed in forza del quale era stata iscritta ipoteca giudiziale su alcuni immobili del debitore. 1.1. Il giudice delegato, su conformi conclusioni del curatore, respinse l’istanza, rilevando che “il creditore istante ha prodotto, nel termine assegnato, il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. emesso in data successiva al fallimento e che, pertanto, il decreto ingiuntivo prodotto a fondamento della domanda non risulta opponibile alla massa dei creditori” e che, “nel termine assegnato, il creditore non ha depositato la documentazione attestante il credito”.

2. Pronunciando sull’opposizione promossa avverso quel decreto, exart.98 l.fall., da Unicredit s.p.a., l’adito Tribunale di Cremona la rigettò con decreto del 28 giugno 2016, da cui non si evince l’avvenuta costituzione, in quella sede,del fallimento predetto. 2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quel tribunale:

i) richiamato il corrispondente indirizzo ermeneutico di legittimità, considerò la menzionata ingiunzione inopponibile al fallimento perché munita del decreto di cui all’art.647 cod. proc. civ. successivamente ad esso; ii) ritenne che «alla mancanza di un decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. pronunciato prima della dichiarazione di fallimento, non può in alcun modo sopperire l’accertamento incidentale svolto dal giudice dell’esecuzione nel decidere la fase sommaria e cautelare del processo d’opposizione all’esecuzione sub RGE 175/2014 di questo Tribunale».

Osservò, infatti, ed innanzitutto, che «l’ordinanza del giudice dell’esecuzione richiamata dall’opponente reca una pronuncia di natura cautelare, e segnatamente inerente l’anticipazione degli effetti dell’opposizione tramite la sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c. e fondata (in punto difumus) su un giudizio di natura prognostica sul possibile esito dell’opposizione, dunque destinata in quanto tale ad esaurire i propri effetti all’interno del processo d’esecuzione nel quale è stata pronunciata, e per di più con stretto ed esclusivo riferimentoalla questione circa la ricorrenza o meno dei presupposti per sospendere detto processo in ragione di quella determinata opposizione».

Rimarcò, inoltre, che «l’accertamento incidentale che è stato svolto nell’ordinanza del giudice dell’esecuzione in parola circa la definitività del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo posto a base dell'esecuzione -ed in questa sede della domanda di ammissione al passivo -ben si presta a trovare conferma in un successivo decreto ex art. 647 c.p.c., effettivamente poi emesso dal giudice del procedimento monitorio, decreto che del resto è perfettamente opponibile al debitore, anche e specialmente nell’esecuzione individuale, mentre in sede fallimentare occorre altresì rispettare il principio di concorsualità e dunque considerare la questione della opponibilità del titolo non solo –e non tanto – al debitore (che è fallito), ma alla massa dei creditori, secondo il principio espresso dalle richiamate pronunce della Cassazione»; iii) evidenziò che la ricorrente non aveva formulato domanda alternativa di ammissione al passivo fondata su altri fatti costitutivi del diritto vantato.

3. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso Unicredit s.p.a., tramite la propria mandataria Unicredit Credit Management Bank s.p.a., poi divenuta doBank s.p.a., affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il fallimento Marazzi Michele non ha svolto difese in questa sede. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.I formulati motivi di ricorso denunciano rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione dell’art. 647 c.p.c. in relazione all’art. 2909 c.c., all'art.324 c.p.c. ed agli artt. 93 e segg. L.F. e 118 disp. att. c.p.c.

– Violazione dell’art. 647 c.p.c. in relazione 645 c.p.c. ed agli artt. 93 e segg. L.F. nonché 3, 24 e 111 Costituzione –Violazione dell’art. 1832 c.c. in relazione agli artt. 93 e segg. LF. –Violazione dell’art. 647 c.p.c. in relazione agli artt. 152-153 c.p.c. e 93 e ss. L.F. –Il tutto in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, 4 c.p.c.», contestandosi il decreto impugnato nella parte in cui ha ritenuto inopponibile al fallimento il decreto ingiuntivo posto a fondamento della domanda di ammissione al passivo perché munito del decreto di cui all’art.647 cod. proc. civ. successivamente alfallimento stesso;

II) «Violazione dell’art. 647 c.p.c., in relazione all’art. 2909 c.c. ed agli artt. 93 e segg. L.F. – Violazione degli artt. 615, comma 2, e 624 c.p.c. e 669-terdecies c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. ed agli artt. 93 e segg. L.F. –Violazione dell’art. 1832 c.c. in relazione agli artt. 93 e segg. L.F. –Il tutto in relazione all’360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. », ascrivendosi al tribunale cremonese di avere erroneamente negato qualsivoglia rilevanza, quanto alla definitività e al valore di giudicato del menzionato decreto ingiuntivo, all’accertamento incidentale svolto, sul punto, dal giudice dell’esecuzione nel decidere la fase sommaria e cautelare del processo d’opposizione all’esecuzione subRGE 175/2014 del medesimo tribunale;

III) «Violazione degli artt. 2808-2818 c.c. e 655 c.p.c., in relazione agli artt. 67 e 93 e segg. L.F. –Violazione dell’art. 54 L.F. in relazione anche agli artt. 2749-2755 c.c. –Il tutto in relazione all’360, comma 1, nn. 3 e 5,c.p.c.», per avere il tribunale «totalmente omesso di prendere in considerazione e/o statuire in merito alla portata del privilegio iscritto e consolidatosi in favore della odierna ricorrente, nonostante fosse tra gli argomenti proposti in contestazione».

2. In via pregiudiziale rispetto allo scrutinio dei descritti motivi, ritiene il Collegio che l’odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché riconducibile all'opera di difensore privo di procura speciale. 2.1. Invero, come si legge nell’epigrafe di tale atto, Unicredit s.p.a. ha inteso agire in questa sede tramite la propria mandataria per la gestione del credito, Unicredit Credit Management Bank s.p.a., che ha mutato la propria denominazione in doBank s.p.a., «rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Tonini del Foro di Piacenza […], in virtù di procura generale alle liti autenticata nella firma il 3/11/2011, notaio in Verona dr. Maurizio Marino, rep. n. 69085/19524, che si allega (doc.1-1bis)» 2.2.

Tuttavia, tale procura generale, “autenticata nella firma” il 3 novembre 2011 per ricorrere, per di più, contro un decreto decisorio del 2016, non può ritenersi valida in questa sede. 2.2.1. È noto, infatti, che la procura per il ricorso in cassazione deve avere, ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., carattere speciale, dovendo riguardare il particolare giudizio di legittimità sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare. Essa è, dunque, invalida se rilasciata in data anteriore alla suddetta sentenza, con conseguente inammissibilità del proposto ricorso (cfr.

Cass., n. 27724 del 2005). A maggior ragione è inammissibile il ricorso proposto in forza di procura di carattere generale conferita con atto notarile anteriormente alla sentenza impugnata e, come nella specie, priva di ogni riferimento alla decisione impugnata e all'impugnazione da proporsi in Cassazione (cfr. Cass. n. 7611 del 1997; Cass. n. 27012 del 2005). 2.2.2. Trattasi di principi di diritto ampiamente consolidati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 10235 del 2000; Cass. n. 7084 del 2006; Cass. n. 8200 del 2010; Cass. n. 19226 del 2014;

Cass. n. 58 del 2016; Cass.n. 28217 del 2019), sanciti anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., SU, n. 2636 del 2009; Cass., SU, n. 10266 del 2018), dai quali non v'è ragione di discostarsi e che, pertanto, vanno ribaditi.

3. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso promosso da Unicredit s.p.a. tramite la propria mandataria Unicredit Credit Management Bank s.p.a., oggi doBank s.p.a., deve essere dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità essendo rimasto solo intimato il fallimento Marazzi Michele altresì dandosi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

PER QUESTI MOTIVI La Corte d ichiara inammissibile il ricorso proposto da Unicredit s.p.a., tramite la propria mandataria Unicredit Credit Management Bank s.p.a., poi divenuta doBank s.p.a.. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1 - bis dello stesso artic