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Ordinanza Interlocutoria — n. 4362/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court remands antitrust damages case to public hearing due to relevance of third-party legal issue.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4362/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the antitrust damages case to a new public hearing session upon the plaintiff's request. The lower court had dismissed the claim because the plaintiff failed to prove the causal link between the defendant's refusal to activate services and the specific damages suffered. The Supreme Court identified a significant legal issue regarding the configuration of anticompetitive damages, necessitating a public trial for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 375 cod. proc. civ.; Art. 3 comma 28 lett. a) n. 1) d.lgs. n. 149/2022: When a cassation appeal raises a question of law of particular relevance concerning the configuration of damages for an anticompetitive wrong, the appeal is remitted to a new public hearing.

Parole chiave

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antitrust damages causal link public hearing AGCM decision remission to new role risarcimento per errore giudiziario regime di responsabilità abuso di posizione dominante

Disposizioni normative citate

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Art. 375 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE La presente controversia presenta profili di diritto di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., come modificato dall’art.
Art. 3 comma 28 lett. a) n. 1) del d. lgs. n. 149 del 2022
CONSIDERATO CHE La presente controversia presenta profili di diritto di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 cod.
art. 375 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE La presente controversia presenta profili di diritto di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., come modificato dall’art.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23509/2021R.G. proposto da: Irideos S.p.A., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via di Panico n. 72, presso lo studio dell’avv. Eutimio Monaco, che la rappresenta e difendegiusta procura in calce al ricorso; -ricorrente- Contro Telecom Italia S.p.A., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Spagna n. 15, presso lo studio degli Oggetto: antitrust AC –18/01/2024 r.g. n. 23509/2021 Cons. est. Paolo Fraulini avv.ti Marco D’Ostuni e Gianluca Faella, che la rappresentano e difendono giusta procurain atti; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 11772/2019, depositata in data 18 dicembre 2019, e dell’ordinanza di inammissibilità ex artt. 348-bis e 348 - ter cod. proc. civ. della Co rte di appello di Milanon. 1880/2021, depositata il 7 giugno 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Irideos S.p.A., incorporante l’ originaria attrice Enter s.r.l. , ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui il T ribunale di Milano ha respinto la domanda di risarcimento dei danni subiti per effetto dell’abuso di posizione dominante sanzionato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento n. 24339 del 9.5.2013 (“TIM Provvedimento A428”), reso all’esito del procedimento A428, con cui la predetta Autorità garante della concorrenza e del mercato (“AGCM”) ha accertato l’abuso consistito nell’opposizione da parte di TIM di un numero ingiustificatamente elevato di rifiuti di attivazione dei servizi all’ingrosso (c.d.

KO) nel periodo 2009-2011, di cui Enter s.r.l. ha dedotto di essere rimasta vittima, con conseguente impossibilità di esercitare attività concorrenziale nell’ambito del suo settore di intervento, ovvero il c.d. “ultimo miglio” per la connettività dei clienti finali dell’infrastruttura di connettività. A giudizio del Tribunale, tuttavia, l’attrice non aveva soddisfatto il proprio onere di r.g. n. 23509/2021 Cons. est. Paolo Fraulini allegare e provare gli elementi fattuali a fondamento delle proprie pretese, in particolare in relazione al nesso causale e ai danni asseritamente subiti, siccome il danno era stato semplicemente collegato al numero totale di rifiuti (c.d.

“KO”) opposti da TIM agli ordini di lavoro e alle richieste di intervento dei propri concorrenti, posposte in coda a quelle di altri richiedenti , con evidente difficoltà operativa da parte di questi ultimi; si sarebbe in presenza , quindi , di una mancata precisa individuazione dei singoli ordini di lavorazione richiesti da Enter s.r.l., prova che costei poteva agevolmente fornire stante la provenienza intern a delle dette richieste di lavorazione , sicché la prova non poteva dirsi impossibile o troppo onerosa. L’appello proposto da Irideo s s.p.a., medio tempore incorporante Enter s.r.l., è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello ai sensi degli artt. 348-bise 348- ter cod. proc. civ.

2. Telecom Italia S.p.A. ha resistito con controricors o nel quale ha argomentato l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso.

3. Con istanza dell’8 novembre 2023, la ricorrente ha chiesto la trattazione della controversia in pubblica udienza, motivando la richiesta in relazione all’elevato tecnicismo della materia trattata, all’evidente peculiarità della controversia e all’ingente valore economico della causa.

4. Le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE La presente controversia presenta profili di diritto di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 3, comma 28, lett.

a) n.

1) del d. lgs. n. 149 del 2022, con riferimento alla questione, rilevante quanto al terzo motivo di ricorso, r.g. n. 23509/2021 Cons. est. Paolo Fraulini della configurazione del danno da illecito anticoncorrenziale, accertato con provvedimento definitivo dell’AGCM, causato nei confronti del concorrente. Pertanto, i l ricorso va rinviat o a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, come da richiesta della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica ud