Cassation court allows municipality to sue agency for expropriation indemnity, ruling on joint liability despite prior appeal judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the Municipality of Scafati's appeal against the Second Instance Court's judgment regarding expropriation indemnity. The Municipality argued that the Agency for Territorial Development lacked standing because the Municipality was the actual beneficiary of the expropriation, a point the lower court had previously ruled against. The Supreme Court held that the Agency could not raise this issue in its prior cassation appeal, as the subject matter was definitively fixed, thereby permitting the Municipality to now claim joint liability for the payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 29, comma 4; D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 3, comma 1, lett. d): When a party fails to raise a specific issue in a prior cassation appeal, that issue becomes precluded from being raised in a subsequent appeal by a different party, allowing the court to decide on joint liability based on the established facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8712/2023 R.G. proposto da : COMUNE DI SCAFATI, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso d al l’avvocato MARCIANO RAFFAELE (MRCRFL63D11I262B) ; -ricorrente- contro VITIELLO ANNA, AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA VALLE DEL SARNO S.P.A. già AGRO INVEST S.P.A., in persona del legale rappresentante; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1322/2022depositata il 07/10/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO.
RILEVATO CHE Vitello Anna, proprietaria di un terreno espropriato, h a presentato un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presso la Corte d'Appello di Salerno, chiedendo l'accertamento della indennità di esproprio e i danni al soprassuolo e convenendo in giudizio il Comune di Scafati e Agro Invest s.p.a. (oggi Agenzia per lo Sviluppo del sistema territoriale della valle del Sarno s.p.a.) Con sentenza n. 407/2012 la Corte di Appello di Salerno accoglieva la domanda e determinava l’indennità di esproprio; ordinava ad Agro Invest s.p.a. e al Comune di Scafati di depositare, presso la competente Agenzia, la differenza tra quanto liquidato in sede giudiziaria e quanto eventualmente già versato a titolo provvisorio, oltre interessi, nella misura legale, dalla data del decreto di esproprio fino al versamento.Con ricorso del 23.11.2012 Agro Invest s.p.a. impugnava la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 13747/2017, pubblicata il 31.05.2017, accoglieva tutti i motivi di ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d’appello.
La proprietaria riassumeva il giudizio e la società costituendosi chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva. La Corte d’appello con la sentenza oggi impugnata riteneva il difetto di legittimazione passiva di Agro Invest individuando il Comune quale ente beneficiario dell’esproprio, determinando l’indennità, disponendo che il Comune di Scafati provvedesse al deposito dell’indennità in favore di Vitiello Anna, e rigettando la domanda nei confronti dell’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema territoriale della Valle del Sarno spa (già Agro Invest).
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il C omune affidandosi ad un motivo ; non si sono costituiti gli intimati. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 24 gennaio 2024. RITENUTO CHE 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.
3) la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 29, comma 4 e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 3, comma 1, lett.
d) nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia per lo sviluppo del sistema territoriale della Valle del Sarno spa, già Agro Invest spa. Il Comune osserva che la Corte d’appello ha erroneamente modificato quanto da se stessa statuito con precedente pronuncia; che la legittimazione processuale dell’affidatario o del concessionario dell’opera pubblica si pone in termini positivi, (sia quando l’azione sia promossa dal proprietario, che quando sia promossa dal promotore dell’espropriazione), se questo soggetto abbia ricevuto, con la delega di poteri amministrativi, anche l’obbligo di pagare le indennità.
La responsabilità solidale dell’espropriante, committente dei lavori, è configurabile qualora l’incarico sia stato conferito per il compimento della procedura espropriativa in nome e per conto del delegante. In virtù della convenzione stipulata con il Comune di Scafati in data 22.03.2005, alla società Agro Invest S.p.a. erano state attribuite competenze di norma esercitate dalla pubblica amministrazione che, essendo alla delegata società ex Agro Invest S.p.A. direttamente imputabili gli atti posti in essere in attuazione della delega, solo essa (e non già anche od unicamente il delegante) “deve ritenersi passivamente legittimata” 2.-Il motivo è fondato nei termini di cui appresso.
La Corte d’appello, in sede di giudizio di rinvio ha così deciso: “1. Determina la giusta indennità di esproprio comprensiva dell’indennità per esproprio parziale del fabbricato relativa agli immobili in Catasto del Comune di Scafati al fol.26 part.lle 1688 e 1689/1 in complessivi € 217.139,00 da maggiorarsi degli interessi al tasso legale dal decreto di esproprio ( 30/05/2008) all’effettivo soddisfo;
2. Determina il valore del suolo restituito in € 24.646,80 da maggiorarsi degli interessi legali dalla restituzione ( 06/05/2011) al soddisfo;
3. Dispone che il Comune di Scafati provveda al deposito dell’indennità in favore di Vitiello Anna al netto della detrazione del valore del suolo restituito;
4. Rigetta la domanda nei confronti dell’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema territoriale della Valle del Sarno spa;
5. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio”. Il punto 4, oggi oggetto di ricorso, risponde ad una specifica eccezione proposta da Agro Invest, oggi Agenzia per lo sviluppo del sistema territoriale della Valle del Sarno, che tuttavia è stata irritualmente proposta nell’ambito del giudizio di rinvio e che non poteva essere esaminata. Costituisce principio consolidato quello per cui nel giudizio di rinvio, procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum , mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass n. 24357 del 10/08/2023;
Cass. n. 5137 del 21/02/2019; Cass. n. 13719 del 14/06/2006). Si deve quindi osservare che il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione che ha dato luogo al giudizio di rinvio,è stato proposto dalla stessa Agro Invest spa che non ha messo in discussione, in quella sede, la propria legittimazione, ma ha proposto all'attenzione della Suprema Corte sette motivi di ricorso, di cui tre accolti, attinenti alle modalità con cui era stata calcolata la indennità di esproprio, al non avere i giudici a quo tenuto conto che il suolo non raggiungeva il lotto minimo, che erano assenti le opere di urbanizzazione, e il decreto di retrocessione parziale, lamentando altresì che fosse stata riconosciuta l'indennità aggiuntiva per la perdita di imprecisati manufatti; il ricorso era pertanto all’evidenza sorretto dall’interesse a non pagare l’indennità nella misura determinata dalla (prima) sentenza della Corte d’appello, sul presupposto di essere il soggetto tenuto al pagamento e quindi interessato a pagare un cifra minore.
Né la Corte di Cassazione nella ordinanza del 2017 ha in alcun modo esaminato la questione di chi fosse l'effettivo beneficiario della espropriazione. Da ciò consegue che la questione della legittimazione, o meglio del non essere il soggetto tenuto al pagamento, non poteva più proporsi nel giudizio di rinvio, essendo stato il thema decidendum ormai definitivamente fissato e le restanti questioni, dedotte o deducibili, coperte da giudicato interno, sicché la Corte distrettuale non poteva decidere in merito. Si tratta di un errore che può essere rilevato d'ufficio in quanto ricollegato a principi processuali di ordine pubblico, e comunque nell'ambito della contestazione, da parte del Comune, della correttezza della sentenza impugnata sul punto e della contraddizione con precedente statuizione.
Ne consegue in accoglimento -per la ragione sopra precisata- del ricorso del Comune di Scafati, la cassazione sul punto della sentenza impugnata (punto 4 del dispositivo e per quanto di ragione il punto 3) e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, dichiarando che il Comune di Scafati e l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema territoriale della Valle del Sarno s.p.a. (già Agro Invest s.p.a) sono entrambi tenuti in solido al pagamento delle indennità come determinate nella sentenza impugnata. Trattandosi di accoglimento per ragione in parte diversa da quelle prospettate, le spese del giudizio di legittimità si compensano tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie, nei termini esposti in parte motiva il ricorso del Comune di Scafati, cassa sul punto della sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara che il Comune di Scafati e l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema territoriale della Valle del Sarno s.p.a. (già Agro Invest s.p.a) sono entrambi tenuti insolido al pagamento de