Cassation court allows appeal for annulment of share transfer contract based on statutory pre-emption violation and error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the lower court's rejection of the opposition and allowed the cassation appeal regarding the validity of a share transfer. The appellants argued that the transfer violated statutory pre-emption rights, rendering the contract voidable for error and fraud, despite the transfer being formally registered. The court held that the victorious party in the first instance does not bear the burden of filing an incidental appeal to raise unaddressed exceptions, which the appellants successfully re-raised in their defense documents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1427, 1429 n. 2, 1431, 1439 c.c.: The party victorious in the first instance is not required to file an incidental appeal to raise exceptions not previously considered; such exceptions may be re-raised in the first defense act of the appellate instance, and failure to do so does not constitute a waiver.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15403/2021R.G. proposto da ToscanaCantieri s.r.l. in l iquidazione , in persona del l.r.p.t., e da Bilenchi Giampiero e Bilenchi Paolo , elett.te dom.t i in Roma, via via Premuda 6, (studio dell’Avv. Luca Calcagni),rappresentati e dife s i dagli avv.ti Claudio Pinnellini e Marcello Cavallo , giusta procura in atti; –ricorrenti – contro Brunelli Armando , elett.te dom.t o in Roma, via dei Tre Orologi n. 10/E, presso lo studio dall’avv. Elisabetta Bellomi , rappresenta to e difeso dall’avv.
Tancredi Tomezzoli, giustaprocura in atti; –controricorrente – Oggetto: srl AC –17/10/2023 r.g. n. 15403/2021 Cons. est. Paolo Fraulini avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, I sezione civile , 2183/2020,pubblicata il 27/11/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 ottobre2023 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l'opposizione proposta dalla Toscana Cantieri s.r.l., nonché in proprio da Giampaolo e Paolo Bilenchi, avverso il decreto ingiuntivo n. 723/2013, emesso dal Tribunale di Siena , con cui si ingiungeva loro il pagamento della somma di € 130.000,00 , oltre interessi e spese, in favore di Armando Brunelli , a titolo di saldo impagato del prezzo di cessione delle quote da quest’ultimo detenute nella Edilgest s.r.l. alla Toscana Cantieri s.r.l. , del cui adempimento i due Bilenchi si erano fatti garanti.
2. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto:
a) che l'acquisto di quote sociali effettuato in violazione del patto di prelazione statutariamente previsto non determini alcuna invalidità del negozio, come ritenuto dal primo giudice, ma semmai l'inefficacia del relativo trasferimento nei confronti degli altri soci e della società, come tale astrattamente idoneo a qualificare un inadempimento del venditore , ove l’acquirente si trov i , per effetto dell’inefficacia relativa del negozio acquisitivo della partecipazione sociale, nell’ impossibilit à di esercitare in ambito soci etario i diritti spettanti al socio;
b) che a tale ultimo proposito, al contrario di quanto affermato dal primo giudice, il trasferimento delle quote Edilgest a favore di Toscana Cantieri risultava regolarmente trascritto presso l’Ufficio del Registro della Camera di Commercio di Siena e nessuna r.g. n. 15403/2021 Cons. est. Paolo Fraulini evidenza vi era che gli altri soci di Edilgest, potenzialmente destinatari della denuncia omessa ai fini della mancata prelazione, avessero mai sollevato obiezioni, né contestato la cessione delle quote in favore di Toscana Cantieri e il relativo esercizio da parte di quest’ultima dei diritti di sociodi Edilgest;
c) che, prima dell’ingiunzione di pagamento per cui è causa, non risultava che gli odierni ricorrenti avessero mai contestato al venditore l’irregolarità della cessione delle quote in discussione o il mancato o limitato esercizio delle facoltà sociali da esso derivanti, con conseguente valutazione di scarsa importanza del dedotto inadempimento ai fini dell’accoglimento dell a relativa e ccezion e sollevata dall’acquirente della quota.
3. Avverso tale decisione , Toscana Cantieri s.r.l., nonché Giampaolo e Paolo Bilenchi, hanno proposto ricorso affidato a un motivo.
4. Armando Brunelli ha resistito con controricorso e ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: « Nullità della Sentenza o del Procedimento – Art. 360 n. 4 Cpc – con riferimento all’art. 112 C.p.c. e all’art. 346 C.p.c. per omessa pronuncia su eccezione di parte, riproposta in grado d’appello», deducendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione, proposta in primo grado, come ulteriore argomento a sostegno dell’eccezione di inadempimento , e riproposta in appello con comparsa del 23.11.2015, inerente all’eccezione di annullabilità del contratto per errore o per dolo, avendo erroneamenteritenuto che la questione non sarebbe stata specificamente riproposta in appello,ai sensi dell’art. 346 c.p.c., in assenza di alcuna pronuncia sul punto del giudice di primo grado.r.g. n. 15403/2021 Cons. est.
Paolo Fraulini Va preliminarmente respinta l’ eccezione del controricorrente che ritiene che quanto dedotto nel ricorso sia suscettibile possa formare oggetto di domanda di revocazione e non già di ricorso per cassazione. In realtà , ciò che i ricorrenti deducono è un error in procedendo compiuto dal giudice di appello , che avrebbe erroneamenteritenuto di non doversi pronunciare sulla questione dell’annullabilità del contratto di cessione di quote per errore o dolo, oggetto di espressa riproposizione in fase di gravame. Si tratta, quindi, dell’allegazione di un errore di giudizio sulla ritenuta sussistenza di un giudicato interno per mancata doverosa riproposizione dell’eccezione, e non già di un errore percettivo difatto; ne deriva l’ammissibilità del proposto ricorso per cassazione.
In tali termini,la doglianza è fondata. In linea teorica, dando continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 9265 del 06/04/2021; Sez. 1, Sentenza n. 9889 del 13/05/2016; Sez. 3, Sentenza n. 6550 del 14/03/2013;Sez. 2, Sentenza n. 9400 del 06/05/2005) , va ribadito chela parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e che , per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 cod.proc. c iv ., può limitarsi a riproporle nel primo atto difensivo in grado di appello.
E tale riproposizione risulta documentalmente effettuata dai ricorrenti, che trascrivono nel motivo di ricorso i l contenuto letterale della propria comparsa di costituzione in appello (pag. 6), nella quale si legge: “A riguardo, va comunque ricordato che, in via subordinata, gli opponenti hanno anche eccepito – sulla base dei medesimi presupposti e sotto un profilo r.g. n. 15403/2021 Cons. est. Paolo Fraulini alternativo -eccezione di annullabilità del contratto per errore o per dolo. Ciò evidenziando che, in realtà, nella fattispecie difettino le qualità “essenziali” della cosa venduta, poiché le quote vendute sarebbero in effetti prive di valore, ai fini del computo delle maggioranze e dell’esercizio dei diritti di socio, a causa del “vizio” derivante dalla menzionata violazione statutaria e che le rende sempre suscettibili di censura di inopponibilità alla società, ciò a prescindere dalla formalità della iscrizione al Registro Imprese, che certamente non ha alcun effetto sanante.” Né può ritenersi che – come obietta il controricorrente – l’intenzione degli appellati di riproporre l’eccezione non sia sufficientemente chiara e univoca, atteso che tale chiarezza e univocità possono comunque ricavarsi dalla riproposizione della medesima questione anche nella memoria di replica degli appellati, con espressioni – riportate testualmente alle pagg. 5 e 6 del ricorso – che non possono ragionevolmente considerarsi equivoche, e in particolare con la seguente:
“Ciò rende, pertanto, fondatamente proponibile l’eccezione di annullabilità del contratto, per errore ex artt. 1427, 1429 n. 2 e 1431 c.c. sussistendone i presupposti. E solo per scrupolo di completezza, sembra possibile ipotizzare una fattispecie di dolo contrattuale ex art. 1439 c.c., con analogo effetto di giustificare l’annullamento del contratto, qualora la dichiarazione di aver esperito ‘tutte le formalità al fine di ottenere la rinuncia al diritto di prelazione spettante agli altri soci’ resa dal sig. Brunelli nel contesto del contratto, possa essere considerata come ‘raggiro’ ai sensi dell’art. 1439 c.c.” r.g. n. 15403/2021 Cons. est.
Paolo Fraulini La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà ad esaminare l’eccezione di cui sopra e a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, c