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Ordinanza — n. 4224/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal as grounds are inadmissible due to lack of plausible alternative interpretation of contract clauses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4224/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's interpretation of the contract was not arbitrary. The appellant argued the court ignored the contractor's intent and subsequent conduct, but the court found the lower court's reading of the financing condition as a suspensive condition for payment was plausible. Consequently, the court ruled that the appellant cannot complain about the preference of a reasonable interpretation over their own in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 1362, 1353, 2233, 1218 c.c.; When multiple interpretations of a contractual clause are plausible, the party who proposed the rejected interpretation cannot complain in cassation that the other was preferred.

Parole chiave

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contract interpretation suspensive condition payment of fees inadmissible appeal plausible interpretation indigenza finanziaria cessazione dei pagamenti attestato di carenza beni

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 c.c.
Art. 1353 c.c.
Art. 2233 c.c.
Art. 1218 c.c.
Art. 36 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 40972/21
Cass., sez. un., n. 18450/05
Cass. n. 7264/15
18450/05; conf., tra varie, Cass. n. 7264/15; n.
Cass. n. 18031/20
Cass. n. 29641/20
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Testo completo

0 6 del ruolo generale dell’anno 2022,proposto da Fallimento di Michele Ragusa, in persona d el curatore speciale nominato dal Tribunale di Palermo, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Salvatore Ziino, con studio in Palermo, alla via Francesco Ferrara, n. 8 -ricorrente- contro Fallimento di s.r.l. M.B.R. Sport, in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall’avv. Luca Perricone, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via del Casale Strozzi, n. 33, presso lo studio dell’avv.

Potito Flagella -controricorrente- per la cassazione deldecreto del Tribunale di Palermo n. 663/21, depositato in data28 dicembre 2021; Oggetto: Fallimento - Compenso per prestazioni professionali-Interpretazione del contratto. AC 8/2/2024.RG n. 3006/22 Angelina-Maria Perrino estensore udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale dell’8 febbraio 2024 dal consigliere Angelina-MariaPerrino. Rilevato che: - e merge da l decreto impugnato che Michele Ragusa propose istanzad’insinuazione in privilegio nello stato passivo del Fallimento di s.r.l.

M.B.R. Sport del credito vantato per la progettazione, la direzione dei lavori e la realizzazione materiale delle opere previste nel progetto dell’impianto sportivo equivalente,oltre rivalutazione e interessi, ma i l giudice delegato escluse dallo stato passivo il Fallimento dell’istante, dichiarato nelle more; - il tribunale fallimentare ha rigettato l’opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo successivamente promossa, in quanto ha ritenuto che non si fossero realizzati gli eventi indicati nella scrittura intercorsa tra l’istante e la società fallita (ossia la presentazione di regolare parcella professionale con fattura dei compensi e l’erogazione di un finanziamento pubblico o privato), che ha qualificato, rispettivamente, come termine per l’esigibilità del corrispettivo quanto alla presentazione della parcella, e come condizione sospensiva con riguardo all’ottenimento di un finanziamento; - contro questo decreto il Fallimento di Michele Ragusa propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi e illustra con memoria,cui il Fallimento di s.r.l.

M.B.R. Sport replica con controricorso. Considerato che: - con i due motivi di ricorso, che vanno congiuntamente esaminati, perché coinvolgono aspetti strettamente correlati della medesima censura, il ricorrente lamenta: a.- la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1353, 2233, 1218 c.c. e 36 Cost., perché il tribunale non avrebbe svolto la propria attività d’interpretazione considerando la reale intenzione dei contraenti, il loro comportamento anche successivo alla conclusione RG n. 3006/22 Angelina-Maria Perrino estensore del contratto, il testo complessivo di questo e la clausola di buona fede, trascurando, quindi, che la condizione apposta concerneva la sola ipotesi in cui la committente non avesse realizzato le opere a causa della mancanza della provvista necessaria(primo motivo ); b.- l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla realizzazione delle opere (secondo motivo); -la censura complessivamente proposta, con la quale peraltro non si fa cenno al termine di esigibilità ravvisato dal tribunale, è inammissibile; - anzitutto va ribadito il consolidato principio (sul quale vedi, fra varie, Cass. n. 9461/21) secondo il quale l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito, per cui il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali diinterpretazione contrattuale stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche oinsufficienti; - inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell'ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, con la conseguenza che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (tra le più recenti, proprio in tema di diritto al compenso, Cass. n. 40972/21);RG n. 3006/22 Angelina-Maria Perrino estensore -nel caso in esame, il tribunale fallimentare ha ritenuto che la condizione sospensiva data dall’ottenimento di un finanziamento, pubblico o privato, riguardi il pagamento del compenso, di modo che ha ritenuto inefficace l’impegno contrattuale della società fallita di corrisponderlo, poiché la condizione non si è mai avverata; - per contrastare questa interpretazione il ricorrente, pur sostenendo che la clausola di copertura finanziaria era stata convenutaprima della realizzazione delle opere, al fine di correlarla all’esecuzione dei lavori e non già direttamente al diritto al pagamento del compenso, la maturazione del quale implica che i lavori siano stati eseguiti, adduce, riproducendolo, il testo del contratto, nel quale, al contrario, si legge che: 1.- alla data della stipula « la M.B.R.

Sport s.r.l. ha già realizzato uno stralcio funzionaleconsistente nella realizzazione di una parte della pista automobilistica con box e servizi ed annessi spazi per lo svolgimento di attività sportive, ludiche e manifestazioni in genere, con prevalenza alle attività motoristiche avvalendosi della collaborazione dell’arch. Michele Ragusa nella qualità di consulente tecnico nonché progettista e direttore di lavori»; 2.- l’incarico conferito è quindi consistito nello svolgimento delle «successive prestazioni» « fino al completamento delle opere riguardanti l’impianto SportivoPolivalente» (art.

1) e 3.- la condizione dell’ottenimento del finanziamento (art.

3) riguardava anche le prestazioni «già rese»(enfasi aggiunta); - la censura complessivamente proposta finisce allora col risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente, che peraltro non si coordina col testo contrattuale che pure adduce a sostegno, con quella accolta neldecreto impugnato, plausibile in quanto sorretta dalla giurisprudenza concernente la possibilità di subordinare l’erogazione del compenso alla concessione delfinanziamento (Cass., sez. un., n. 18450/05; conf., tra varie, Cass. n. 7264/15; n. 18031/20; n. 29641/20, le quali, diversamente RG n. 3006/22 Angelina-Maria Perrino estensore da quanto sostenuto dal ricorrente, si riferiscono giustappunto a casi in cui le prestazioni erano state eseguite, ma il compenso non corrisposto, in ragione del dedotto mancato avveramento della condizione potestativa mista data dall’ottenimento di un finanziamento); -il ricorso è in definitiva inammissibile per l’inammissibilità dei motivi in cui è articolato, e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente a pagare le spese, che liquida in euro7000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovut