Cassation court dismisses appeal as inadmissible, ruling factual inference of waiver belongs to trial judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the plaintiffs' attempt to overturn the lower court's finding of a creditor's waiver. The plaintiffs argued that the trial court incorrectly inferred a voluntary abandonment of debt from neutral accounting facts, such as the absence of the claim in liquidation balances. The court rejected this, stating that inferring waiver from such circumstances is a factual evaluation reserved for the trial judge and not subject to cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; The interpretation of a creditor's waiver is a factual assessment reserved to the court of first instance, which cannot be censured on appeal unless specific violations of civil code interpretation rules are proven.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14763/2021R.G. proposto da CotaWalter e P alese G iulio , elett.te dom.t i in Roma, via Roma, via L. Mantegazza, n. 24, presso il dott. Marco Gardin, rappresenta ti e difesi dagli avv.ti Antonio Tommaso De Mauro e Alessandro Greco , giusta procura in atti; –ricorrenti – contro ASL -Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.tain Roma, via Savoia n. 84 , presso lo studio dall’avv. Daniele Miconi, rappresenta ta e dife sa dall’avv.
Duilio Crisci, giustaprocura in calce al controricorso ; –controricorrente – Oggetto: srl successione crediti AC –17/10/2023 r.g. n. 14763/2021 Cons. est. Paolo Fraulini avverso la sentenza della Corte di appello della Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, n. 364/2021,depositata in Cancelleria il 29 marzo 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 ottobre2023 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’opposizioneproposta dalla ASL - Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti (in prosieguo:
“Asl”) avverso il precetto notificatole in data 12 dicembre 2014 a istanza di Walter Cota e Giulio Palese, nella dichiarata qualità di soci succeduti nel credito vantato nei confronti della ASL dalla società Rinascita a r.l., cancellata dal Registro delle Imprese in data 22 febbraio 2012, dichiarandonela nullità per difetto di titolo esecutivo.
2. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva , ha ritenutoche non vi fosse stata alcuna successione dei soci odierni ricorrenti nel credito vantato dalla società estinta nei confronti della ASL, al quale doveva ritenersi che la prima avesse rinunciato. La volontà abdicativa è dalla Corte desunta: dal fatto che di tale credito non vi era traccia nel bilancio finale di liquidazione redatto dal liquidatore Walter Cota, nonostante questi fosse senz’altro a conoscenza della pretesa nei confronti della ASL, azionata con richiesta di decreto ingiuntivo avverso il quale pendeva, all’epoca , giudizio di opposizione; dal fatto che si dava atto, nel bilancio, dell’impossibilità di ripartire il patrimonio netto, essendo questo negativo, e, nella nota integrativa , della difficoltà di riscuotere i crediti maturati e si proponeva pertanto la definitiva chiusura della r.g. n. 14763/2021 Cons. est.
Paolo Fraulini società; d a l fatto che del credito azionato non vi era menzione nemmeno nell’atto di cessione di azienda stipulato il 14 ottobre 2014 dagli odierni ricorrenti, quali successori nella titolarità dell’azienda stessa societaria, in cui era contenuto solo un generico riferimento a crediti e debiti “eventualmente esistenti” per escluderli dalla cessione.
3. Avverso tale decisione Walter Cota e Giulio Palese ha nno proposto ricorso affidato a un motivo.
4. La Asl ha resistito con controricorso .
5. I ricorrenti hanno depositato memoria . CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: « I. Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione e falsa applicazione dell’art. degli artt. 1236-1240, 2495, 2727 c.c., nella parte in cui, pur avendo riconosciuto il subentro (in qualità di soci) del sig. Walter Cota e del sig. Giulio Palese nei rapporti creditori vantati dalla società Rinascita S.r.l. (società dichiarata estinta a seguito di liquidazione) nei confronti della ASL n. 2 Lanciano- Vasto-Chieti, ha ritenuto sussistere una rinuncia tacita e derivante da comportamenti concludenti, desumibile dalla mancata indicazione di tali pretese creditorie nel bilancio finale di liquidazione e nella nota integrativa e dalla dichiarazione resa nel verbale di udienza del 22 gennaio 2013 (nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) di intervenuta cancellazione in data 29 febbraio 2012 dal Registro delle imprese di Rinascita S.r.l.», deducendo che la Corte territoriale, “ pur partendo dal corretto presupposto dell’esistenza di un fenomeno successorio relativo ai rapporti di credito e di debito di una società dichiarata estinta per liquidazione, ha apoditticamente e infondatamente desunto una inesistente volontà abdicativa, attribuita ai soci r.g. n. 14763/2021 Cons. est.
Paolo Fraulini Walter Cota e Giulio Palese, a partire da comportamenti da questi tenuti che, per un verso, non possono assurgere di per sé e in maniera inequivoca a manifestazioni di una volontà abdicativa del creditore (in particolare la mancata menzione nel bilancio finale di liquidazione del credito vantato nei confronti della ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti) rivestendo un carattere intrinsecamente neutro in ordine al loro significato e, per altro verso, si presentano sotto il profilo processuale e sostanziale indifferenti rispetto alle sorti creditorie (in particolare la dichiarazione di intervenuta cancellazione della società Rinascita S.r.l. resa all’udienza del 22 gennaio 2013 nell’ambito del diverso procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo).
Il motivo èinammissibile. La censura in commento, sotto l’apparente allegazione della falsa applicazionedelle astr a tte norme di riferimento, tenta in realtà di sovvertire la valutazione dei fatti all’uopo specificamente contenuta nella sentenza impugnata , la quale ha desunto la volontà abdicativa della società da una serie di circostanze, sopra indicate in narrativa, il cui valore inferenziale va apprezzato esclusivamente dal giudice di merito, quale giudizio tipicamente fattuale non censurabile in cassazione . È noto, infine , che per pacifica giurisprudenza l’interpretazione della volontà negoziale – qual è anche quella di rinunzia re a un credito – è operazione riservata al giudice di merito, non censurabile in cassazione se non deducendo specificamente la violazione delle norme ermeneutic he dettate nel codice civile– dai ricorrenti invece solo genericamente e cumulativamente citate i n rubrica, senza alcun concreto sviluppo nell’illustrazione delle censure –o il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. r.g. n. 14763/2021 Cons. est.
Paolo Fraulini 2. La soccombenza regola le spese.
3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Walter Cota e Giulio Palese a rifondere alla ASL - Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti le spese della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,